Indennizzo ex lege 210/1992: importi per il 2026

Gli importi dovuti per l’anno 2026, ottenuti applicando un tasso di rivalutazione pari allo 1,50%, sono i seguenti:

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Indennizzo: ai fini del decorso del termine di decadenza ex art. 3 L. 210/1992, la conoscibilità del nesso causale deve consistere in una conoscenza soggettiva inequivocabile e non in una mera consapevolezza dell’avvenuta contrazione di una patologia

Con sentenza n. 23590/2025, pubblicata il 20 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito come debba determinarsi il giorno a decorrere dal quale può decorrere il termine triennale di decadenza disciplinato dall’art. 3 della legge 210/1992.

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Risarcimento: il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., promosso contro il Ministero della Salute, interrompe la prescrizione dalla data di notifica del ricorso sino a quella del deposito della perizia

L’articolo 8, comma 1, della l. 24/2017 dispone che chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. Il comma successivo della stessa norma stabilisce che la presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda, facendo però salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione.

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Risarcimento: non può essere scomputato l’indennizzo in concreto non percepito dal danneggiato, decaduto, anche per sua scelta, dalla facoltà di richiederlo

Con ordinanza n. 15963/2025 la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, non può essere portato in detrazione dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennizzo ex art. 1, L. n. 210/1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito perché decaduto ex art. 3, L. cit., dalla facoltà di richiederlo all’amministrazione competente.

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Controversie in materia di assistenza obbligatoria: soglia dell’esenzione al di sopra della quale scatta l’obbligo del versamento del contributo unificato aggiornata a 40.978,92 euro

A norma dell’art. 9, comma 1-bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 nelle controversie di assistenza obbligatoria (e quindi in tutte quelle concernenti l’indennizzo ex lege 210/1992, incluse quelle per danni da vaccinazione, nonché quelle concernenti la legge 229/2005 e l’indennizzo per danni da talidomide), sono obbligati a versare il contributo unificato soltanto coloro che, sulla base dell’ultima dichiarazione, sono titolari di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto.
Tale ultimo importo è stabilito con decreto del Ministro della giustizia.
Con decreto del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, il predetto importo è stato determinato in 13.659,64 euro, con la conseguenza che la soglia dell’esenzione è attualmente fissata a 40.978,92 euro.
E’ bene precisare che con circolare n. 10 dell’11 maggio 2012 il Ministero della Giustizia ha chiarito che, ai fini dell’esenzione, il reddito è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante e cioè di tutti coloro che risultino con lui conviventi all’anagrafe e che, quindi, appaiono sul suo certificato di residenza: benché l’art. 9 comma 1-bis faccia riferimento al reddito del solo ricorrente, infatti, il richiamo all’art. 76 del d.p.r. 115/02, contenuto nell’art. 9 del medesimo decreto, deve intendersi “nella sua interezza”, ed in effetti l’art. 76 dispone che per il calcolo dell’importo in esso stabilito si deve tenere conto dei redditi di tutto il nucleo familiare.
Evidenziamo anche che tale esenzione opera esclusivamente nelle controversie di assistenza obbligatoria, incluse le relative procedure per ottemperanza, ma non invece nelle cause civili di risarcimento danni.

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