Assegno di invalidità civile: il mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere provato in giudizio attraverso autocertificazione

Cassazione civile sez. lavoro, sentenza n. 19651/2012

Con la sentenza n. 19651 del 12 novembre scorso la Suprema Corte ha ribadito che la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dalla legge n. 118 del 1971, art. 13, nel testo di cui alla legge n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 (Assegno mensile – Invalidi civili), non può essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni.

Sabrina Cestari

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