Buone notizie per chi percepisce la pensione di inabilità: il Governo esclude il cumulo tra il reddito dell’invalido e quello percepito dai familiari

Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76  – Avvocato Sabrina Cestari

I commi quinto e sesto dell’art. 10 del recente decreto legge n. 76/2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013, decreto vigente dalla data della pubblicazione, sono intervenuti sulla vexata quaestio dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge n. 118 del 1971, in relazione al computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare.

Ricordiamo che, proprio ai fini del calcolo del requisito reddituale, nella circolare Inps n. 149/2012, l’Istituto aveva preso a riferimento, per gli invalidi civili al 100%, oltre al reddito personale anche quello del coniuge del disabile.

Tuttavia, dopo le proteste delle associazioni dei disabili, dei sindacati e l’intervento dell’ex Ministro Fornero, che aveva chiesto un approfondimento, l’Inps, con il messaggio n. 717 del 14/01/2013, aveva stabilito che: “In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile ed in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, si ritiene di non modificare l’orientamento amministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell’Interno (circ. Ministero dell’Interno n. 5 del 20.6.1980) e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto all’atto del subentro nella funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili.”

Conseguentemente sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile, l’Inps aveva continuato a far riferimento solo al reddito personale dell’invalido.

La questione, invero, non poteva dirsi affatto risolta, considerato che la Corte di Cassazione intervenuta sul punto, aveva in un primo tempo affermato che anche per la pensione di inabilità doveva farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell’assistito (Cass. sez. lav. nn. 18825/2008, 7259/2009, 20426/2010), mentre, successivamente, aveva ritenuto che, al contrario, dovesse condividersi il diverso principio espresso da un più risalente indirizzo della stessa Suprema Corte (Cass. sez. lav. nn. 16363/2002, 16311/2002, 12266/2003, 14126/2006 e 13261/2007), secondo cui “Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla legge n. 118/1971 articolo 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla legge n. 33/1980 articolo 14 septies comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola stabilita dallo stesso articolo 14 septies successivo comma 5 solo per l’assegno mensile di cui alla legge n. 118/1971 della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato”(Cass. sez. lavoro n. 7320/13).

Tale ultimo principio, dopo “un indubbio travaglio interpretativo”, come sottolineato dalla stessa Corte (Cass. sez. lav. n. 8535/2013) si era ormai consolidato (cfr. Cass. sez. lav. n. 15053/2013, n. 14554/2013, n. 14347/2013, n. 13880/2013, n. 8535/2013, n. 10658/2012, n. 10276/2012, n. 21345/2011, n. 5016/2011, n. 5003/2011, n. 4677/2011).

Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale le associazioni dei disabili avevano richiesto un intervento del Legislatore, intervento che è avvenuto proprio in questi giorni con il decreto legge n. 76/2013.

Il comma quinto dell’art. 10 del d.l. 28 giugno 2013 n. 76 prevede, infatti, che all’art. 14 septies del d.l. n. 633/1979, convertivo con modificazioni dalla legge n. 33/1980, dopo il sesto comma sia inserito un settimo comma con il quale viene disposto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge n. 118/1971, sia calcolato, con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il sesto comma del decreto prevede poi che la disposizione così introdotta si applichi anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definiva alla data di entrata in vigore della succitata disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.

Sempre il sesto comma del decreto dispone, infine, che non si faccia luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della stessa disposizione laddove conformi con i criteri di cui al comma 5 dello stesso decreto.

Viene così risolta, attraverso un decreto legge, una questione che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di invalidi e loro famiglie, naturalmente l’auspicio è che tale disposizione venga convertita definitivamente in legge.

Avvocato Sabrina Cestari

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