Congedo per assistenza al coniuge convivente affetto da handicap: l’età avanzata del titolare del diritto, secondo il Ministero del Lavoro, non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati

L’ANCI aveva interpellato il Ministero del lavoro in ordine alla possibilità di considerare l’età avanzata del coniuge convivente (superiore agli 80 anni) quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante in relazione all’art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001.
Tale norma stabilisce che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità (…) ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, (…). In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Il Ministero nell’interpello n. 43/2012 richiama quanto già chiarito dalle circolari della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 e dalla circolare INPS n. 28/2012, dalle quali si evince che per quanto concerne la nozione di patologie invalidanti, in presenza delle quali risulta possibile accordare il congedo, occorre attenersi alla casistica indicata dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 278/2000.
A parere del Ministero la legge consente, quindi, l’ampliamento della platea dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all’art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal succitato decreto, comprovate da idonea documentazione medica.
Il diritto a fruire dei congedi può essere goduto, quindi, secondo l’interpretazione del Ministero, da un soggetto diverso dal precedente “titolare” solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di “patologie invalidanti”, mentre l’età avanzata del titolare del diritto non costituirebbe un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.
Tale orientamento, secondo il Ministero, sarebbe confermato dalla circostanza che, laddove il Legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 33 della L. n.104/1992.

Sabrina Cestari

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