Consenso informato alla prestazione medica: i caratteri che deve assumere per essere tale secondo la Cassazione

Cassazione civile sez. III n. 2177/2016

La sentenza qui commentata riguarda il consenso informato alla prestazione medica ed i caratteri che esso deve assumere per essere tale.

La Cassazione precisa che, nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla sentenza di appello, la “questione” del consenso informato della ricorrente si correla esclusivamente alla domanda risarcitoria per lesione del diritto alla salute (costituzionalmente tutelato in base all’art. 32 Cost.), “quale unica pretesa che, dalla stessa sentenza, risulta esser stata azionata in giudizio e che (come messo in rilievo più volte da questa Corte: tra le altre, Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass., 12 giugno 2015, n. 12205) rimane, quindi, ben distinta dalla domanda risarcitoria che postula la lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione a seguito della mancata informazione da parte del sanitario”. “Distinzione, questa, che assume uno specifico rilievo effettuale, giacchè soltanto in riferimento alla pretesa di risarcimento del danno alla salute derivato da atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte si impone, ove sia mancata l’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, la verifica circa la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo rispetto al predetto danno, gravando sullo stesso paziente la prova, anche presuntiva, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento (cosi, tra le altre, la citata Cass. n. 2947 del 2010).”.

Invero, la ricorrente, nel caso di specie, affermava di non aver potuto esprimere un consenso consapevole e informato, patendo di conseguenza la lesione della situazione giuridica inerente alla propria salute ed integrità fisica.

Il giudice di secondo grado, al contrario, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto che la consegna di un opuscolo informativo alla paziente, persona di idoneo livello culturale, che aveva deciso di affrontare analogo intervento solo alcune settimane prima in un altro centro specializzato oculistico (dove era, secondo la Corte d’Appello, verosimile che avesse anche ricevuto le più opportune informazioni), integrasse “uno standard informativo adeguato”, là dove non falsava il contenuto dell’informazione il riferimento nell’opuscolo alla transitorietà dei disturbi ed alla loro tendenza a scomparire, invero, lo stesso opuscolo evidenziava comunque “i rischi che comporta l’intervento anche se ridotti“, mentre il chiarimento circa la natura di intervento non di chirurgia estetica, con l’avvertenza di non sottoporsi all’operazione in caso di uso non problematico degli occhiali, rendeva “completa e dettagliata l’informazione“.

Orbene, la Cassazione precisa in primis modalità e caratteri del consenso alla prestazione medica, consenso che, come messo in risalto in altre sentenze dalla stessa Corte (tra le altre, Cass., 23 maggio 2001, n. 7027; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748; Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass., 27 novembre 2012, n. 20984; Cass., 28 luglio 2011, n. 16453; Cass., 20 agosto 2013, n. 19220), deve essere personale (salvo i casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto.

Il consenso, secondo la Cassazione, deve essere, altresì, pienamente consapevole e completo, ossia deve essere “informato”, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

Non adempie, pertanto, all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni (Cass., 8 ottobre 2008, n. 24791).

Inoltre, la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (cfr. Cass. n. 19220 del 2013, cit.).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza d’appello, impugnata dalla ricorrente, ha deviato, secondo la Cassazione, dall’alveo dei principi sopra richiamati, avendo ritenuto i giudici di appello sussistente la completezza dell’informazione in ordine all’intervento chirurgico subito dalla ricorrente, anche per ciò che atteneva alle relative conseguenze pregiudizievoli, in evidente contraddizione con l’effettiva portata del contenuto dell’opuscolo consegnato alla paziente, da porsi in correlazione con gli esiti dell’accertamento medico d’ufficio.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, non potrebbe assumere rilievo neppure il fatto che l’opuscolo informativo fosse pienamente comprensibile dalla paziente, anche per il suo “idoneo livello culturale”, giacché profilo diverso da quest’ultimo è la completezza dell’informazione, seppur pienamente intelligibile nei contenuti veicolati. Inoltre anche il fatto che la paziente si fosse già sottoposta ad analogo intervento chirurgico poche settimane prima presso altra struttura sanitaria, secondo la Corte, non significa che la stessa fosse adeguatamente informata su tutte le relative complicanze, invero, la circostanza è stata qualificata dalla Cassazione come mera ed inammissibile, presuntio de presumpto, in quanto del tutto sfornita di oggettivo riscontro come fatto noto.

In ogni caso, rileva la Corte, ove pure (in ipotesi) riscontrabile l’anzidetta circostanza, la stessa non esimerebbe il medico che interviene successivamente ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si va ad effettuare o, comunque, a saggiare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente medesimo dispone nell’immediatezza di tale prestazione (nella specie, intervento chirurgico oculistico).

La Cassazione ha, quindi, nel caso di specie, cassato la sentenza impugnata in relazione ai punti come sopra delineati e rinviato la causa alla Corte di appello in diversa composizione, che dovrà decidere alla luce dei principi e dei rilievi evidenziati in riferimento alla domanda risarcitoria per lesione del diritto alla salute. Avvocato Sabrina Cestari

se ti e' piaciuto questo articolo condividilo
Questa voce è stata pubblicata in Risarcimento danni da sangue infetto e da vaccino. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.