Danni da vaccino e da talidomide: il coefficiente di legge deve essere applicato al rateo dell’indennizzo ex lege 210/92 rivalutato per intero

Con sentenza numero 28460/2018, il cui principio è stato confermato nelle successive pronunce n. 28772/2018 e n. 29780/2018, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennizzo disciplinato dalla legge 244/2007, in favore dei danneggiati da talidomide, nonché l’indennizzo ex lege 229/2005, in favore dei danneggiati da vaccino, devono essere calcolati applicando il coefficiente di legge al rateo dell’indennizzo ex lege 210/92, rivalutato per intero e non nella sola componente assegno.

Il Ministero della salute aveva impugnato una sentenza di appello che aveva fatto corretta applicazione del principio sopra menzionato. Secondo l’Amministrazione il rinvio dell’art. 2, comma 363 L. 244/2007 alla misura dell’indennizzo di cui all’art. 1 legge 210/1992 sarebbe da intendere come rinvio ‘fisso’, insensibile alle vicende che hanno riguardato la seconda disposizione ed in particolare alla declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 293/2011 della Consulta.

La Suprema Corte ha ritenuto non fondato il suddetto motivo.

La Cassazione ha ricordato, innanzi tutto, come “l’ordinamento prevede un indennizzo per i danni da emotrasfusioni (L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 2), composto da due quote (assegno, di cui alla L. n. 210 cit., art. 2, comma 1 e indennità integrativa speciale, di cui all’art. 2, comma 2), un diverso indennizzo (L. n. 210 cit., art. 1, comma 1) per i danni da vaccinazione obbligatoria, composto delle medesime quote (assegno e indennità integrativa speciale) e da un ulteriore componente (L. n. 229 del 2005, art. 1) pari fino a sei volte l’indennizzo mensile di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2; infine è previsto un indennizzo per i danni da uso del talidomide che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, regola facendo rinvio all’indennizzo di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1 già menzionato”.

La Corte ha poi aggiunto che, con sentenza n. 293/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 11, comma 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge 122/2010, a norma del quale l’art. 2, comma 1 della legge 210/92 doveva intendersi “nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione”.

Come si è anticipato, “l’indennizzo previsto per gli emotrasfusi e i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie … costituisce base di calcolo per l’ulteriore indennizzo (proprio dei soli vaccinati) di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1”, inoltre “la misura dell’indennizzo per i danneggiati da talidomide è della medesima misura di quello di cui allo stesso art. 1” della legge 229/2005.

Ne consegue che “l’incremento di una delle componenti della base di calcolo (l’indennità integrativa speciale) naturalmente modifichi l’ammontare dell’indennizzo per i danneggiati da talidomide … ; né ciò determina, come adombrato dalle difese del Ministero, una duplicazione di rivalutazioni, in quanto una cosa è la rivalutazione dell’indennizzo già prevista dalla L. n. 229 del 2005, art. 1, comma 4, destinata a porre al riparo l’importo dalla perdita di valore del denaro nel corso del tempo, altra cosa è la rivalutazione della base di calcolo, destinata soltanto ad incrementare la misura iniziale dell’indennizzo stesso”.

La Cassazione ha ritenuto infondata anche l’ulteriore “osservazione del Ministero in ordine al fatto che l’incremento dell’indennizzo ai danneggiati da talidomide sarebbe in tal modo conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale con cui la disciplina di quello stesso indennizzo era stata assunta quale tertium comparationis al fine di affermare l’illegittimità della mancata previsione della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale per i danneggiati da trasfusioni infette”.

Una considerazione secondo la Corte vera, ma non tale da comportare l’accoglimento delle difese dell’Amministrazione.

Il Collegio ha osservato come “la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363 prevede che ai danneggiati da talidomide sia riconosciuto ‘l’indennizzo di cui alla L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1’ e non un mero importo pari a quanto (nel 2005) previsto per tale indennizzo”.

La Corte ha aggiunto, altresì, che la “L. n. 229 del 2005, art. 1 prevede che l’indennizzo da esso previsto sia pari a multipli della ‘somma percepita dal danneggiato ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2’, ove per ‘somma percepita’ non può che intendersi quella che vi era diritto a percepire, sicché l’interpretazione invalsa, a livello costituzionale e di legittimità, della L. n. 210 del 1992, art. 2 inevitabilmente incrementa ab origine l’indennizzo ivi previsto e, consequenzialmente, la base di calcolo di quello di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1 e di quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363”.

Pertanto non vi sono “margini per ritenere, come vorrebbe la difesa erariale, che il rinvio della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, alla L. n. 229 del 2005, art. 1 sia un rinvio fisso all’importo stabilito da quest’ultima disposizione”, considerato anche che la pronuncia della Consulta sopra citata è una sentenza di accoglimento, “tale da comportare la rimozione o la rimodulazione (come in un caso come quello di specie in cui la pronuncia della Corte Costituzionale appartiene alla pur rara tipologia delle sentenze ‘interpretative di accoglimento’, avendo essa – attraverso la caducazione di una norma di interpretazione autentica – la capacità di consolidare, attraverso la motivazione, la diversa interpretazione costituzionalmente legittima) con effetti ex tunc della norma, a meno che esse stesse, come non accade nel caso di specie, autolimitino al futuro la propria efficacia”.

La Corte ha precisato ulteriormente che “per analoghe ragioni, è da escludere che possa avere rilievo decisivo il fatto che la pronuncia della Corte Costituzionale avesse riguardato l’estensione della disciplina a favore dei danneggiati da trasfusioni, per l’assenza di obbligatorietà del trattamento che li accomunava ai danneggiati da talidomide, e non, in senso stretto, ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, rispetto ai quali anzi essa esclude una rigorosa necessità di pari trattamento. Infatti il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 dichiarato (senza limitazioni) incostituzionale riguardava tout court la L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2 sicché anche l’unica interpretazione costituzionalmente legittima dell’art. 2, comma 2, cit. che ne è residuata non può che riguardare tutti i soggetti contemplati dalla medesima norma. Anche perché il legislatore, con riferimento all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ha inteso destinare a vaccinati ed emotrasfusi il medesimo trattamento che non può quindi venire differenziato in via interpretativa”.

La Cassazione ha concluso il proprio ragionamento osservando che “la logica sottesa alla tecnica legislativa è chiaramente quella di fondare su basi omogenee i ristori previsti per i soggetti affetti dalle diverse sindromi riconnesse a trattamenti sanitari dannosi e la stessa più volte citata pronuncia della Corte Costituzionale può essere intesa come finalizzata a distinguere tra gli effetti di norme che disciplinano l’indennizzo previsto per ciascuna categoria protetta rispetto alla determinazione del quantum di ciascuna prestazione assistenziale (che, rispondendo a legittime scelte discrezionali del legislatore possono essere diversificati) da quegli aspetti che invece attengono alla struttura di base dell’indennizzo e che non possono essere regolati in modo da generare conflitto con le ragioni unificanti sopra evidenziate. E’ pertanto solo attraverso la iniziale determinazione dell’importo dell’indennizzo di cui qui si discute nella misura rivalutata anche per quanto attiene alla componente della indennità integrativa speciale che tale fine di omogeneità può essere garantito”.

Ringraziamo per la segnalazione l’Avv. Marco Calandrino, del Foro di Bologna, con il quale ci complimentiamo per l’ottimo risultato conseguito.

Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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