Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e risoluzione del rapporto di lavoro per permanente inidoneità psicofisica: la circolare dell’INPS in ordine all’applicazione del Regolamento di cui al DPR 171/2011

Con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012, l’Inps fornisce indicazioni in ordine all’applicazione del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica.
Il Regolamento succitato, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011, n. 171 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2011), disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, appartenenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica ecc), al quale si applica, invece, la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
In particolare il Regolamento definisce i concetti d’inidoneità psicofisica permanente assoluta e d’inidoneità psicofisica relativa: è inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa d’infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre è inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa d’infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
L’accertamento viene effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, che possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.
La procedura può iniziare su istanza del dipendente o d’ufficio, in quest’ultimo caso la Pubblica Amministrazione può avviare il procedimento, successivamente al superamento del periodo di prova del dipendente interessato, in tre distinte ipotesi:
1) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
2) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
3) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio.
Nella prima ipotesi, l’Amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, accerta le condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva comunicazione, tramite l’organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
Nelle restanti due ipotesi l’Amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente.
L’Amministrazione può, altresì, adottare misure di sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che l’interessato sia sottoposto alla visita di idoneità;
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che l’interessato sia sottoposto alla visita di idoneità;
c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
Nelle prime due ipotesi l’Amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita, dando avvio senza indugio alla procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente.
Nell’ipotesi di cui alla lettera c, invece, l’Amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente e provvedere per un nuovo accertamento.
In caso di rifiuto ingiustificato del dipendente di sottoporsi alla visita, reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
A tutela del diritto di difesa del dipendente, è previsto che, salvo situazioni di urgenza, la sospensione sia preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare.

La sospensione è disposta con atto motivato e deve essere comunicata all’interessato.

L’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza.

In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
Nel caso di accertata inidoneità psicofisica relativa o assoluta del dipendente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, l’Amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento.
Se viene accertata l’ inidoneità del dipendente a svolgere mansioni proprie del profilo, lo stesso può essere adibito a mansioni di un profilo differente appartenente a diversa area professionale o, anche mansioni inferiori se giustificati e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti.
Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell’accertamento medico, l’Amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Se il dipendente e’ adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
Particolare iter è previsto nel caso in cui l’inidoneità psicofisica riguardi personale con incarichi dirigenziali.

Nel caso venga accertata una permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente l’Amministrazione, previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
Restano salve le disposizioni vigenti in materia di trattamenti pensionistici d’inabilità, ivi compresa la disciplina di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sono fatti salvi, altresì, i trattamenti più favorevoli per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché i casi di gravi patologie in stato terminale del dipendente e la disciplina di maggior favore prevista dalla legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Sabrina Cestari

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