Entra in vigore la legge c.d. “svuota carceri” che riduce l’autorizzazione di spesa per le transazioni, nel contempo, in sede di discussione del provvedimento, il Governo accoglie due ordini del giorno a favore dei danneggiati.

La legge 17 febbraio 2012, n. 9 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) è stata pubblicata nella GU n. 42 del 20-2-2012.

Dal 21 febbraio il provvedimento è, quindi, entrato in vigore. Lo stesso prevede, tra l’altro, come già scritto, la riduzione dell’autorizzazione di spesa per un importo pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Si evidenzia che, il 14 febbraio scorso, in sede di discussione del succitato provvedimento il Governo ha accolto due ordini del giorno, il primo (n. 9/4909/1)presentato da Carmine Santo Patarino, è stato accolto come “raccomandazione” con il seguente contenuto: premesso che i soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto non sono stati in alcun modo risarciti, anche a causa di inspiegabili ritardi e rinvii normativi, tale ordine impegna il Governo a valutare l’opportunità di dare corso a quanto già stabilito dallo schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di indennizzi per danno da trasfusione, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie il cui esame, iniziato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, non è stato mai concluso.

Il secondo (n. 9/4909/45), presentato da Silvana Mura (firmatari Mura, Palagiano, Duilio, Volpi, Lo Moro, Livia Turco) è stato accolto dal Governo con il seguente contenuto: l’Esecutivo s’impegna a valutare di adottare ogni iniziativa legislativa atta alla individuazione di ulteriori ed equivalenti risorse per rifinanziare il fondo destinato alle transazioni per un importo corrispondente, al fine di non compromettere le risorse destinate a soggetti danneggiati.

E’ utile precisare che il termine ordine del giorno, deve essere inteso, nel caso di specie, nell’accezione di atto d’indirizzo, avente carattere accessorio rispetto ad un altro testo, normalmente un disegno di legge su cui l’Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare e fornisce all’Esecutivo indicazioni su criteri interpretativi per la sua attuazione o indica quali provvedimenti siano da adottare in relazione allo stesso.
Gli ordini del giorno accolti il 14 febbraio scorso, in sede di approvazione del c.d. provvedimento svuota carceri, devono essere intesi, pertanto, quali direttive al Governo.

Va precisato che gli stessi non sono vincolanti giuridicamente, ma solo politicamente.
Le Commissioni parlamentari possono effettuare il controllo sull’attuazione ed esecuzione degli ordini del giorno richiedendo al Governo di riferire anche per iscritto.
Sabrina Cestari

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