Eredità e testamento: la recente giurisprudenza della Cassazione

ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ: IDONEITÀ DEGLI ATTI AD ESPRIMERE IN MODO CERTO L’INTENZIONE UNIVOCA DI ASSUMERE LA QUALITÀ DI EREDE

La Cassazione (sez. II n. 4843/2019) ha statuito che, “ai fini della accettazione tacita dell’eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente, può essere escluso dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l’eredità. Peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all’esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale, ed all’eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità“.

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TESTAMENTO PUBBLICO: STATO DI SANITÀ MENTALE DEL TESTATORE

Secondo la Cassazione (sez. II n.2702/2019), in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso poiché, ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

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TESTAMENTO: CHI ESERCITA LE AZIONI DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO DEVE DIMOSTRARE DI AVERE UN CONCRETO INTERESSE AD AGIRE

La Cassazione (sez. VI n. 2489/2019) ha affermato che, in materia testamentaria, l’attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare, attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato. una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.

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TESTAMENTO OLOGRAFO: L’ABITUALITÀ E LA NORMALITÀ DEL CARATTERE GRAFICO ADOPERATO NON RIENTRANO FRA I REQUISITI FORMALI

Secondo la Cassazione (sez. II n. 31457/2018) l’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

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TESTAMENTO: IL TESTAMENTO PRIVO DI DATA È ANNULLABILE, MENTRE L’APPOSIZIONE DELLA DATA DA PARTE DI TERZI LO RENDE NULLO

Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius (Cassazione sez. II n. 27414/2018).

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ANNULLAMENTO TESTAMENTO E INFERMITÀ DEL TESTATORE: ONERE DELLA PROVA

Secondo la Cassazione (sez. II n. 25053/2018) in tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

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ACCERTAMENTO DELLA FALSITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO E ONERE DELLA PROVA

La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l’azione di impugnativa è esercitata non ha l’onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all’art. 216, comma 2, c.p.c. (Cassazione sez. VI n. 18363/2018).

 

Avv.ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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