Indennizzo ex art. 1 legge 229/05: il rateo ex lege 210/92, utilizzato quale base di calcolo, deve essere integralmente rivalutato

Riporto l’articolo pubblicato ieri da Alberto Cappellaro in relazione all’integrale rivalutazione del rateo ex lege 210/92 utilizzato quale base di calcolo in sede di determinazione dell’indennizzo ex lege 229/05.

La sentenza citata nell’articolo è disponibile sul sito di Alberto.

Sabrina Cestari

Pubblico la sentenza n. 2645 del 12 luglio 2013 con la quale il Tribunale di Trani, sezione lavoro, ha condannato il Ministero della salute a determinare l’indennizzo ex art. 1 legge 229/05 sulla base di un rateo, ex lege 210/92, rivalutato per intero in entrambe le sue componenti (assegno e indennità integrativa speciale).
L’indennizzo aggiuntivo disciplinato dall’art. 1 della legge 229/05 consiste infatti “in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava“.
Nel determinare tale importo il Ministero della salute si serve di tabelle che prevedono la rivalutazione annua, sulla base del tasso di inflazione programmato, del solo assegno.
Come correttamente osserva il Tribunale, il Ministero dovrebbe invece utilizzare un rateo ex lege 210/92 integralmente rivalutato, anche nella componente determinata con riferimento all’indennità integrativa speciale.
Ringrazio Aster per avermi trasmesso il documento.

Alberto Cappellaro

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