Indennizzo ex lege 210/92: in sede di ricorso amministrativo il Ministero non può riformare il provvedimento della CMO per motivi diversi da quelli sollevati dal ricorrente

Tribunale di Reggio Emilia – sentenza n. 185 del 05/06/2013

Un danneggiato conveniva in giudizio il Ministero della Salute per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge 210/92, in quanto aveva contratto l’HCV a causa di trasfusioni di sangue infetto.

Durante la fase amministrativa, volta ad accertare il diritto all’indennizzo de quo, l’emodanneggiato era stato sottoposto a visita presso la CMO competente, che aveva riconosciuto il nesso causale tra la sua malattia e le trasfusioni subite ed aveva, altresì, ascritto la patologia ad una delle categorie della tabella A allegata al DPR n. 834/1981, tuttavia, la sua istanza era stata rigettata per intempestività.

Avverso tale giudizio il danneggiato aveva presentato ricorso amministrativo al Ministero della Salute, che pur ritenendo la domanda tempestiva l’aveva rigettata negando l’ascrivibilità tabellare in precedenza riconosciuta dalla CMO.

Nella sentenza qui commentata il Tribunale ha statuito che “appare del tutto arbitraria” la successiva decisione del Ministero della Salute, che in sede di ricorso avverso il solo giudizio di intempestività della domanda di indennizzo, ha modificato il giudizio della CMO, dichiarando la patologia non ascribivile ad alcuna categoria.

Il sistema amministrativo consegnato dal Legislatore in tema di indennizzo, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, non consente, infatti, al Ministero di annullare o riformare il provvedimento per motivi diversi da quelli sollevati dal ricorrente, né è possibile annullare o riformare parti del provvedimento non oggetto dell’impugnazione a fronte della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto di reformatio in peius.

Invero, il Consiglio di Stato sulla base dei suddetti principi, con delibera n. 5/2012 del 9 gennaio 2012, ha riconosciuto che: “Il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti e ai capi che sono coinvolti” e che “tenuto conto che il Ministero è privo del potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione in sede di erogazione dell’indennizzo, non si capisce come tale potere possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell’interessato al di fuori dell’ambito da esso devoluto. In definitiva il principio generale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può in alcun modo essere posto in discussione”.

Pertanto, a fronte dell’esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per la corresponsione dell’indennizzo, il Ministero è stato condannato al riconoscimento del diritto nei confronti del danneggiato, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda e sino al saldo.

Il Ministero è stato condannato, altresì, a rivalutare, secondo l’indice tip, anche la componente dell’indennizzo più consistente: indennità integrativa speciale (i.i.s.), quest’ultima era stata oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 293/11), che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11 del d.l. n. 78/2010, che interpretava la legge 210/92 in senso contrario alla rivalutazione dell’i.i.s…

Era stato proprio il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro, nella persona dello stesso Giudice, Dott.ssa Elena Vezzosi che, con ordinanza del 17 settembre 2010, aveva, tra i primi, sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 11, commi 13 e 14, del d.l. 31 maggio 2010 n. 70, convertito con legge 122/2010, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25 comma 1, 32, 102, 104, 111, 117 della Costituzione nonché con gli articoli 2, 6, 14 e 35 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ringrazio per la sentenza la Collega e carissima amica Paola Soragni alla quale vanno i miei più sinceri complimenti.

Avvocato Sabrina Cestari

questo articolo è pubblicato sui seguenti siti:

www.laprevidenza.it

www.milanofinanza.it

www.italiaoggi.it

se ti e' piaciuto questo articolo condividilo
Questa voce è stata pubblicata in Risarcimento danni da sangue infetto e da vaccino. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.