Indennizzo legge 210/92: i termini per la domanda e per il ricorso sono perentori

Con due recenti sentenze, rese a Sezioni Unite e pubblicate il 22 luglio scorso, la Corte di cassazione si è pronunciata, in senso sfavorevole ai danneggiati, sul termine entro il quale deve essere domandato l’indennizzo nonché su quello per impugnare avanti al giudice ordinario l’eventuale rigetto dell’istanza. Con sentenza n. 15353/2015 la Corte ha ribadito che la domanda di indennizzo deve essere presentata entro tre anni dalla conoscenza del danno e che tale termine ha natura decadenziale, pertanto il suo mancato rispetto comporta la perdita definitiva ed irrevocabile del beneficio. La Cassazione ha ulteriormente stabilito che questo termine si applica a tutte le domande presentate dopo la sua introduzione, avvenuta con legge 25 luglio 1997, n. 238, entrata in vigore il 28 luglio 1997. Qualora però la conoscenza del danno sia anteriore rispetto al 28 luglio 1997, i tre anni decorrono da quest’ultima data. Se la conoscenza è invece posteriore all’introduzione del termine, l’istanza è ammissibile solo se inviata o protocollata entro tre anni dalla conoscenza del danno. Con sentenza n. 15687/2015, la Cassazione ha invece chiarito che il termine di un anno previsto dall’art. 5 comma 3 della legge 210/92 ha parimenti natura perentoria, questo significa che l’eventuale decreto del Ministero della salute che rigetta in via definitiva la domanda di indennizzo deve essere tassativamente impugnato avanti al giudice ordinario entro un anno dalla sua ricezione.

Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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