L’accertamento delle condizioni di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 è espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le commissioni mediche prive di poteri autoritativi, anche in caso di accertamento negativo, le relative controversie appartengono, quindi, al giudice ordinario.

Cassazione civile sez. un. n. 22550 del 23/10/2014

Un invalido impugnava avanti al Tribunale sezione lavoro, la decisione della Commissione medica di verifica presso la Direzione provinciale dell’INPS, in forza della quale, all’esito di visita collegiale, era stato riconosciuto quale persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 sulla base di motivi psichici e mentali.
Il ricorrente in particolare chiedeva la disapplicazione parziale dell’accertamento, denunziando eccesso di potere, manifesta illogicità del provvedimento, vizio di motivazione, oltre a dedurre l’inesistenza dei motivi psichici e mentali.
Il Giudice di primo grado, esperita CTU, dichiarava Numero:
22550
in situazione di gravità per patologia diversa da quella sancita nel verbale.
La Corte d’appello, adita dall’INPS, dichiarava, invece, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.
Secondo la Corte, infatti, il ricorrente aveva impugnato il verbale non per ottenere la dichiarazione di handicap in condizione di gravità, nè altri benefici correlati, posto che tale bene gli era stato riconosciuto e non vi era alcuna incertezza sul punto, la causa verteva, invero, sulla modifica del contenuto del verbale della Commissione. L’eliminazione, sostituzione, modifica del contenuto di un atto amministrativo viziato, affermava la Corte, era pretesa che, a prescindere dalla sua accoglibilità, non poteva essere assicurata dal giudice ordinari, bensì dal giudice amministrativo, unico competente ad esprimersi sulla ammissibilità e fondatezza di domande volte all’annullamento o alla modifica di atti amministrativi, ancorchè connotati da discrezionalità tecnica.
L’invalido ricorreva, quindi, in Cassazione deducendo in primis che l’Inps non aveva impugnato la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione, e che, pertanto, si era prodotto l’effetto preclusivo di cui all’art. 329 c.p.c., che impedisce al giudice del gravame il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione.
La Suprema Corte, nella sentenza qui commentata, ha giudicato tale motivo infondato, invero, secondo orientamento consolidato (Cass., s.u., 9 dicembre 2008, n. 24883): “allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione” (Cass., s.u., 28 gennaio 2011, n. 2067, tra le altre).
Orbene, nella fattispecie, con l’atto di appello l’INPS aveva comunque evidenziato che l’azione non poteva essere esaminata dal giudice ordinario, ma, semmai, dal giudice amministrativo. E nel ricorso in appello dell’Istituto, sia pure in termini non proprio lineari, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario.
La Suprema Corte accoglieva, invece, il secondo motivo di impugnazione con il quale si lamentava la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
La L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, riconosce alla “persona handicappata”, della quale al comma 1 viene fissata la nozione, il “diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie riabilitative” (comma 2); e stabilisce in particolare che qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità, il cui riconoscimento determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (comma 3).
Orbene, afferma la Cassazione: “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati”, in base al successivo art. 4, “dalle unità sanitarie locali mediante le Commissioni mediche di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1”, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Orbene, afferma la Cassazione: “le controversie in materia di accertamenti sanitari dell’invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dalla L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, comma 8, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all’erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle L. 30 marzo 1971, n. 118, e L. 11 febbraio 1980, n. 18), ma anche quando l’interessato deduca l’esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della L. 2 aprile 1968, n. 482 (la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell’ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma primo del medesimo L. n. 295 del 1990, art. 1, (e della successiva legislazione confermativa), è devoluto l’accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell’attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato” (Cass. sez. un. 18 settembre 2002, n. 13665, Cass. sez. un. 17 dicembre 1999, n. 912; cfr., inoltre, Cass. sez. un. 10 maggio 2002, n. 6749).”
E ancora, con riguardo alla rilevanza della natura delle “collegiali mediche”, la Corte evidenzia in sentenza che più di recente si è precisato come a norma dell’art. 147 disp. att. c.p.c., comma 1, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, esse sono prive di qualsiasi efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, quale ne sia la natura giuridica. “
Tale regola, afferma la Corte, non è derogata dalle disposizioni speciali dettate dalla L. n. 295 del 1990, art. 1, applicabile, nella specie, “ratione temporis”. In particolare, l’esame di tale disciplina, nella parte in cui prescrive le modalità di accertamento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione di prestazioni di assistenza e prevede che i verbali di visita medica conseguenti agli accertamenti compiuti dalle commissioni costituite presso le USL vengano trasmessi alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e, in mancanza di sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, alle prefetture “per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge” (art. 1 cit., comma 7), conferma la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari dedotti in ricorso, in quanto meramente strumentali e preordinati all’adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate dalla legge alle indicate commissioni mediche” (Cass. sez. un. 30 marzo 2006, n. 7548).
La Cassazione pertanto accogliendo il secondo motivo del ricorso ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, ha rinviato la causa anche per le spese, alla Corte d’appello, giudice del lavoro, in diversa composizione.

Avvocato Sabrina Cestari

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