L’Amministrazione non può invadere la sfera di azione riservata dalla legge al Commissario ad acta attraverso il ricorso al potere di annullamento

 TAR Molise sentenza del 18/05/2017

Nel caso oggetto della sentenza qui commentata veniva impugnato, dinanzi al Tar, un provvedimento del Comune che aveva annullato, d’ufficio in autotuela, il provvedimento con il quale il Commissario ad acta, precedentemente nominato con sentenza dal Tar, aveva rilasciato al ricorrente un permesso a costruire.

A fondamento del ricorso veniva dedotta la carenza del potere, in capo al Comune, di annullare in autotuela provvedimenti adottati dal Commissario ad acta per porre rimedio all’inerzia nel provvedere della stessa Amministrazione, contestando, nel merito, anche i pretesi vizi di legittimità allegati dal Comune nel provvedimento di annullamento impugnato, nonché, in generale, la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 21 nonies della legge numero 241 del 1990 per il ricorso al potere di annullamento d’ufficio.

Si costituiva in giudizio il Comune contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la loro reiezione.

Interveniva, altresì, in causa il Commissario ad acta per sostenere le ragioni del ricorrente.

Il Tar giudicava il ricorso fondato, affermando che, in particolare, meritava di essere condiviso il primo motivo di censura con il quale il ricorrente aveva dedotto la carenza di potere in capo al Comune, laddove aveva inteso annullare in autotutela un provvedimento del Commissario ad acta per porre rimedio all’inerzia dell’Ente stesso nella conclusione del procedimento avente, nella fattispecie, ad oggetto il rilascio di un permesso a costruire richiesto dal ricorrente.

La più recente giurisprudenza amministrativa, infatti, evidenzia il Tar, ha chiarito che la relazione che si instaura tra il Commissario ad acta, nominato dall’organo giurisdizionale in caso di inerzia, e l’ente sostituito è di natura intersoggettiva e non interorganica, analogamente a quanto accade, in via generale, in tutti i casi in cui il Commissario non viene nominato per sostituirsi nell’esercizio di una competenza generale in luogo di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento, ma per provvedere ad uno specifico atto su impulso di un organo avente funzione di vigilanza.

Nei confronti del Comune l’atto, afferma il Tar, rimane espressione di un potere esercitato da un centro di competenze autonomo ed il Comune è legittimato ad impugnarlo esclusivamente attraverso l’incidente di esecuzione, ai sensi dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo, non potendo invadere la sfera di azione riservata dalla legge al Commissario ad acta attraverso il ricorso al potere di annullamento (Cons. Stato, III, 22 agosto 2016, n. 3664; Cons. Stato, IV, 13 aprile 2016, n. 1441 e 21 gennaio 2013, n. 327; Cons. Stato, V, 28 dicembre 2011, n. 6953).

Pertanto, il Comune, per contestare il provvedimento adottato dal Commissario, avrebbe dovuto proporre l’incidente di esecuzione, ai sensi dell’articolo 114 cod. proc. amm., senza poter ricorrere al potere di annullamento d’ufficio, con la conseguenza che il ricorso veniva accolto dal Tar e conseguentemente venivano annullati sia il provvedimento del Comune, sia la successiva nota con la quale, rimosso il provvedimento favorevole del Commissario, l’Ente preannunciava il rigetto dell’istanza del ricorrente, non veniva, invece, annullata la delibera comunale, altresì impugnata dal ricorrente, non residuando, a parere dei Giudici amministrativi, nel caso di specie, alcun interesse al suo annullamento, invero, una volta rimosso il provvedimento di autotutela si verificava la conseguente reviviscenza del permesso a costruire.

Sante poi il carattere dirimente della predetta censura, il Tar affermava che poteva farsi luogo all’assorbimento dei restanti motivi di doglianza, tenuto conto che dal loro esame il ricorrente non poteva trarre alcuna ulteriore giuridica utilità, con l’ulteriore precisazione che la successiva adozione della delibera di consiglio comunale, in fase di approvazione, non poteva comportare l’improcedibilità del ricorso, come eccepito dalla difesa comunale, atteso che le scelte pianificatorie sopravvenute non potevano ritenersi opponibili una volta che il permesso a costruire, rilasciato dal Commissario, aveva visto ripristinata la propria efficacia in conseguenza dell’annullamento del provvedimento di autotutela comunale, trattandosi di provvedimento perfezionatosi precedentemente alla adozione della predetta delibera del consiglio comunale.

Per tali motivi il ricorso nel caso di specie è stato in parte accolto ed, in parte, dichiarato improcedibile.

Avvocato Sabrina Cestari

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