Legge 104/92: il lavoratore che assiste con continuità un parente handicappato ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina anche mediante domanda di trasferimento

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza 18.12.2013 n. 28320

La Corte di Appello aveva dichiarato il diritto di un dipendente ministeriale al trasferimento, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, per assistenza alla madre disabile.

Il Ministero aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 33, comma 5 della legge succitata, deducendo che il diritto al trasferimento per assistere il familiare disabile esisterebbe solo se ed in quanto l’assistenza a quest’ultimo sia in atto al momento dell’istanza di trasferimento.

Nella sentenza qui commentata la Suprema Corte ha affermato che il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.

Invero, la ratio della norma è quella di favorire l’assistenza al parente o affine disabile, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso.

La norma de qua, ha sottolineato la Suprema Corte, pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell’assistenza, l’accertamento di tali circostanze di fatto è riservato al giudice del merito che, nel caso in esame, ha compiutamente considerato la circostanza motivando adeguatamente sul punto.

Conseguentemente la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Avvocato Sabrina Cestari

pubblicato su: www.laprevidenza.it

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