L’illegittimità della assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno al minore affetto da grave disabilità può fondare il diritto al risarcimento del danno esistenziale

Tar Sicilia, sezione prima, sentenza n. 1643/2012 del 26/10/2012

I genitori di un minore, affetto da disabilità grave ex art. 3 legge n. 104/1992, ricorrevano al Tar per l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico della direzione didattica statale della scuola frequentata dal figlio, nella parte in cui prevedeva per l’anno scolastico 2012/2013, l’assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per sole 11 ore settimanali e non per l’intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 22 ore settimanali, così come risultava necessario attesa la grave disabilità del minore.
Con lo stesso ricorso i genitori chiedevano, altresì, la condanna del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’ufficio scolastico regionale al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da loro stessi e dal figlio per la mancata assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato.
Il Tar, nella sentenza qui commentata, ha accolto le censure proposte dai ricorrenti richiamandosi ai numerosi precedenti positivi in materia, rinviando, in particolare, alle motivazioni della sentenza dello stesso Tar Sicilia sezione 1 n. 360/2011.
La suddetta sentenza aveva posto l’accento in primis sulla pronuncia n. 80/2010 della Corte costituzionale, nella quale veniva chiaramente affermata la natura incomprimibile, rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica, del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo, e veniva espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato.
Il Tar nella sentenza succitata aveva, altresì, osservato che, in conseguenza di tale arresto del Giudice delle leggi, il parametro normativo del potere amministrativo in materia è stato modificato dallo stesso Legislatore, che ha emanato il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
Pertanto, secondo il Tribunale amministrativo, il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’Amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
Conseguentemente il Tar, nel caso di specie, ha annullato nelle parti censurate i provvedimenti impugnati e riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti il Tribunale, in considerazione dell’illegittimità della assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno e dell’esistenza di numerosissimi precedenti sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, ha riconosciuto il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c. c., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
Nella specie il danno è individuabile, secondo il Tar, negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (TAR Sardegna 2011, n. 695 e TAR Toscana, 18 aprile 2012, n. 746).
Il danno è stato quantificato in via equitativa, in euro 1.000 per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno sino all’effettiva assegnazione e l’obbligo di corresponsione della somma è stato posto a carico del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell’Amministrazione.

Avvocato Sabrina Cestari

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