L’Inps ci ripensa: non verrà considerato il redditto del coniuge ai fini della concessione della pensione di inabilità civile

Inps Messaggio n. 717 del 14-01-2013: Limiti reddituali per la liquidazione delle pensioni di inabilità civili.

Dopo le proteste delle associazioni di disabili, dei sindacati e l’intervento del Ministro Fornero, che aveva chiesto un approfondimento, l’Inps, con il messaggio n. 717 del 14/01/2013, ha stabilito che:

“In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile ed in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, si ritiene di non modificare l’orientamento amministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell’Interno (circ. Ministero dell’Interno n. 5 del 20.6.1980) e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto all’atto del subentro nella funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili.”

Pertanto, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

Si ricorda che nella circolare Inps n. 149/2012,  l’Istituto, per gli invalidi civili al 100%, aveva preso a riferimento, ai fini del calcolo del requisito reddituale, oltre al reddito personale anche quello del coniuge del disabile.

Sabrina Cestari

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