Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016: le prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, importi dei trattamenti per gli anni 2015 e 2016 e relativi limiti di reddito (allegato 2 tabella M)

Circolare Inps n. 210 del 31/12/2015

Con la circolare n. 210/2015 l’Inps comunica di aver provveduto alle operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016, tali attività sono finalizzate ad attribuire la rivalutazione per l’anno 2015, in misura definitiva e per l’anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali; ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche; ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali; ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici; per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.

La circolare contiene quattro allegati:

Allegato n.1: Decreto 19 novembre 2015 Allegato n 2: Variazione percentuale indice FOI Allegato n.3: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra 2016 Allegato n.4: Tabelle rinnovo 2016

Nella circolare si precisa che il decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale – n. 280 del 1° dicembre 2015 (allegato 1), fissa nella misura dello 0,2 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2016.

Pertanto i valori provvisori dell’anno 2016 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2015 riportati al paragrafo 3.2 della circolare.

In assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà posto in pagamento un importo di pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell’anno 2015.

Nell’allegato 4, che è quello di nostro interesse, sono riportate le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.

Anche per quanto riguarda le prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria INVCIV) è stata applicata la determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2015 e previsionale per l’anno 2016.

I limiti di reddito per il diritto sono rimasti invariati.

In particolare l’indice corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2014 – luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 – luglio 2014 (allegato 2) è risultato pari a -0,1.

L’indice in argomento è stato ricondotto a zero dall’art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2015 e 2016, e i relativi limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 2, Tabella M.

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2016 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

Nella circolare l’Inps precisa che l’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, evidenzia l’Inps, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2016 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi, l’Inps precisa che è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).

Le strutture territoriali dovranno provvedere quindi alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce, infine, che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2016 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Avvocato Sabrina Cestari

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