Semplificazione per i soggetti con invalidità: la circolare dell’Inps ed un breve riassunto delle importanti novità introdotte dall’art. 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114

L’Inps ha emano in questi giorni la circolare (n. 10 del 23/01/2015) sulla semplificazione per i soggetti con invalidità, semplificazione che era stata prevista, come si ricorderà, dall’art. 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

La circolare dell’Inps con riferimento alle previsioni dell’art. 25 succitato, tratta dell’accertamento sanitario di revisione, dell’accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d’indennità di frequenza e delll’attribuzione delle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione.

1 Accertamento sanitario di revisione
La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
Si evidenzia che, nella normativa previgente alla legge 114/2014, lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione, considerati, quindi, i ritardi di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, alla scadenza indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche, si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative e non si poteva accedere ad altre agevolazioni finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
Nella circolare qui commentata l’Inps sottolinea che, considerato che le nuove disposizioni non intervengono a modificare le modalità dell’accertamento, le Commissioni mediche dell’Istituto, in sede di espletamento di tali revisioni, non saranno vincolate al disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro del 20.09.1989, n. 293 che, limitatamente alle verifiche straordinarie, non permette di riconoscere una percentuale d’invalidità superiore a quella in precedenza determinata. Saranno pertanto chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

2 Accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d’indennità di frequenza.

Con il messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 l’Inps aveva già fornito, limitatamente ai minori già titolari d’indennità di frequenza, le prime istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età, così come novellate dal Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge 114/2014.
Invero, il menzionato comma 5 dispone che tali prestazioni vengano riconosciute in via provvisoria ai cittadini già titolari d’indennità di frequenza qualora abbiano provveduto a presentare la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età. Al raggiungimento della maggiore età permane l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa. L’Inps, tuttavia, evidenzia nella circolare la sostanziale difformità dei parametri di definizione tra i requisiti sanitari per il diritto all’indennità di frequenza in favore dei minorenni e quelli previsti per le prestazioni economiche per gli invalidi maggiorenni.
Al fine di evitare l’ingiustificato protrarsi dell’erogazione del benefico economico provvisorio nei confronti di cittadini la cui capacità di lavoro non sia ridotta nei limiti di legge, l’Istituto procederà alla tempestiva calendarizzazione delle visite di revisione nei territori delle Direzioni metropolitane o provinciali Inps in cui ha assunto, in via sperimentale, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari, a seguito della stipula di una Convenzione ex art. 18, comma 22, della Legge 15 luglio 2011, n. 111 con la rispettiva Regione. Per tutte le altre realtà in cui resta in capo alle Commissioni ASL la competenza dell’accertamento sanitario nei confronti dei titolari d’indennità di frequenza diventati maggiorenni (che abbiano presentato la relativa domanda nei termini previsti), l’Istituto provvederà a sensibilizzare gli Assessorati Regionali, nell’ambito dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione, non solo in merito alla necessità di procedere ad una tempestiva calendarizzazione delle visite in oggetto, ma anche in relazione all’importanza di effettuare la trasmissione all’INPS dei verbali in modalità telematica, sempre al fine di evitare l’eventuale protrarsi dell’erogazione di prestazioni non dovute.

3 Attribuzione delle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Sempre con il messaggio n. 7382 dell’ 1 ottobre 2014, l’Inps aveva fornito le istruzioni per l’attuazione di quanto previsto dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014) a beneficio dei minori, già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (comma 6 dell’art. 25), in occasione del raggiungimento della maggiore età, prevedendo la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni.
Si ricorda che prima della introduzione della legge 114/14, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità pena la revoca dell’indennità e la non concessione della pensione che gli sarebbe spettata quale maggiorenne.
L’Inps evidenzia, tuttavia, nella circolare qui commentata che gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell’Istituto hanno permesso di rilevare che in molti casi è già presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d’età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni. Sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medico-legali dell’Istituto provvederanno, quindi, ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d’età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.

Indipendentemente dalla circolare summenzionata e dai punti da essa trattati, si ricorda che la legge 114/2014 ha introdotto altre rilevanti novità per gli invalidi in relazione a:

1 Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo; 2 Concorsi e assunzioni nella pubblica amministrazione; 3 Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative; 4 Patenti di guida; 5 Tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL.
Riassumiamo brevemente le succitate modifiche:

1 Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo

La legge 9 marzo 2006, n. 80 in tema di ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili ha previsto, modificando l’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite. L’articolo 25, comma 8 della nuova legge 114/2014 abroga il seguente periodo della succitata normativa: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.” Rimane in vigore, pertanto, solo il periodo successivo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.” Conseguentemente, l’esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo spetta alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, mentre il vigente decreto interministeriale 2 agosto 2007, che aveva elencato i gruppi di patologie esonerati da visita sarà da riformulare.

2 Concorsi ed assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Sempre l’articolo 25 della legge 114/14, penultimo comma, interviene sulla legge 104/1992 e in particolare sull’articolo 20 concernente le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, inserendo nuovo comma che stabilisce che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non sia tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

3 Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative

La normativa previgente in materia di agevolazioni lavorative pone come condizione la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e l’articolo 2, comma 2 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap possa essere effettuato dal medico, in servizio presso l’Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33, sino all’emissione del verbale da parte della commissione medica. Tale agevolazione riguarda solo i permessi lavorativi (art. 33, legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 42, decreto legislativo 151/2001).
Orbene, la legge 114/14 abbassa il limite previsto da 90 giorni a 45 ed autorizza, altresì, le Commissioni a rilasciare un certificato provvisorio, valido fino all’emissione di quello definitivo, già a fine visita, estendo al contempo la validità anche ai congedi retribuiti prima esclusi.

4 Patente di guida e parcheggi

Si ricorda che l’idoneità alla guida e l’eventuale uso di particolari adattamenti sono stabiliti da una apposita Commissione medica locale di cui fanno parte un medico ed un ingegnere della motorizzazione civile. Con la nuova normativa viene ammessa la possibilità per l’interessato di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell’idoneità, di un esperto di un’associazione di persone con disabilità da lui individuata.
Inoltre viene previsto che, qualora all’esito della visita la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne’ di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita’ della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure ordinarie ovvero senza passare per la commissione. Anche la durata della patente sarà per previsione della nuova normativa quella comunemente disposta per tutti gli altri detentori di licenza di guida.
Infine, sul tema dei parcheggi la nuova norma dispone per i Comuni l’obbligo, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, di predisporre un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno.

5 Tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL

Con la nuova normativa il limite per la definizione dei verbali da parte della Commissione ASL viene ridotto da 180 a 90 giorni. Pertanto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda la Commissione dovrà pronunciarsi rispetto allo status di handicap, il verbale dovrà comunque essere trasmesso all’INPS per la convalida definitiva

Avvocato Sabrina Cestari

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