Talidomide: disciplina e beneficiari dell’indennizzo, ai sensi delle leggi n. 244/2007 e n. 160/2016

 

L’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosce l’indennizzo, originariamente previsto per i soli danni da vaccino, disciplinato dall’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, anche “ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia“.

Peraltro, l’articolo 31, comma 1-bis, del successivo decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che il predetto indennizzo sia riconosciuto ai soli soggetti, affetti dalle patologie sopra indicate, “nati negli anni dal 1959 al 1965″.

L’articolo 1 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 dispone, inoltre, che il beneficio citato “decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, quindi, dall’1 gennaio 2008 e che lo stesso è “interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT“.

L’articolo 2 del decreto ultimo citato stabilisce, ulteriormente, che la domanda deve essere presentata “entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244“.

Considerato che alcune norme della predetta legge sono entrate in vigore il 28 dicembre 2007, riteniamo che coloro che sono nati tra il 1959 e il 1965 dovrebbero presentare la domanda, in via prudenziale, entro il 28 dicembre 2017, anche se la legge 244/07 è entrata in vigore l’1 gennaio 2008, con la conseguenza che il termine per presentare la domanda scadrebbe l’1 gennaio 2018.

La provvidenza qui esaminata “consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni” (così l’art. 1 del decreto n. 163/09).

La tutela sopra descritta, come evidenziato limitata ai nati dal 1959 al 1965, con l’art. 21-ter del recente decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, è stata estesa in favore dei soggetti, “affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia“:

1) ai “nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966” e
2) ai “nati al di fuori del periodo ivi previsto“, che “presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide“, i quali, “al fine dell’accertamento del nesso causale tra l’assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163“.

Il citato articolo 21-ter specifica che la predetta tutela decorre “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del” decreto legge n. 113/2016, ovvero dal 21 agosto 2016, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016.

E’ bene precisare, infine, che possono inoltrare immediatamente la domanda coloro che sono nati nel 1958 e nel 1966.

Invero, coloro che rientrano nella seconda delle ipotesi previste dalla legge dovranno, invece, attendere l’emanazione del regolamento con il quale il Ministro della salute apporterà le necessarie modifiche al decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, regolamento mediante il quale si provvederà “a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo …, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide“.

Di tale atto, che dovrebbe essere emanato entro il 21 febbraio 2017, daremo notizia sui nostri siti.

Sabrina Cestari  Alberto Cappellaro

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