Lo svolgimento di attività lavorativa, quale che sia la misura del reddito ricavato, preclude il diritto all’assegno di invalidità

Corte di Cassazione sez. VI Civile – L Ordinanza 24 ottobre 213 – 14 febbraio 2014 n. 3517

La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda proposta all’Inps da un invalido volta ad ottenere l’assegno di invalidità civile, ritenendo che il beneficio non potesse spettare, nonostante il percepimento di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta, in quanto il ricorrente prestava attività lavorativa.

L’invalido ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte in primis riportava la norma di riferimento, ovvero l’art. 1 comma 35 della legge 247/2007, in vigore dal primo gennaio 2008, che recita:

“L’art. 13 della legge 118/71 è sostituito dal seguente Art. 13 (Assegno mensile).
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12”.

Secondo la Cassazione la norma, sia nella formulazione del vecchio art. 13 della legge n. 118 del 1971 che nel nuovo testo introdotto dall’art. 1 comma 35 della legge n. 247 del 2007,deve essere intesa nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto all’assegno di invalidità, quale che sia la misura del reddito ricavato dall’invalido attraverso l’attività prestata.

Conseguentemente il ricorso veniva rigettato.

Avvocato Sabrina Cestari

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