Risarcimento: la morte della vittima di un illecito fa presumere, iuris tantum, l’esistenza di un danno parentale (sofferenza morale) dei membri sia della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) del deceduto, sia di quella “originaria” (genitori e fratelli)

Con ordinanza n. 28255/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quando ad agire in giudizio è il fratello o la sorella della vittima dell’illecito.

Il decesso era avvenuto a causa dell’esposizione al rischio tramite lavorazioni a contatto con l’amianto e della successiva contrazione della asbestosi polmonare.

Il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria della sorella del deceduto per mancanza di allegazione adeguata, capo confermato dai giudici di secondo grado, secondo i quali era mancata una allegazione concreta e specifica a riprova del danno subito. L’attrice aveva dedotto soltanto che era l’unica sorella sopravvissuta, che il fratello era per lei un riferimento affettivo costante e che lo aveva frequentato assiduamente.

Secondo i giudici di legittimità tali singolari ragioni sono del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata.

Invero, è stato ripetutamente sostenuto da questa Corte, con orientamento stabile e ribadito ancora di recente, il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur).

Sarà pertanto l’autore dell’illecito a dover provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v., Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5452; Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 4 marzo 2024, n. 5769; Cass. 16 febbraio 2025, n. 3904. In senso conforme, v., inoltre, Cass. 16 marzo 2012, n. 4253).

La Suprema Corte ha altresì evidenziato come la predetta presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.

La Corte di Appello aveva quindi sovrapposto il profilo dell’esistenza del danno parentale con quello della sua quantificazione.

Qualora il superstite sia il fratello o la sorella della vittima dell’illecito la predetta esistenza si presume, a condizione naturalmente che il superstite dimostri l’esistenza del rapporto di parentela mediante adeguati certificati anagrafici.

Il danneggiato deve, altresì, provare l’effettività ed intensità della sua relazione affettiva con il deceduto, ma un eventuale carenza probatoria sotto questo profilo incide unicamente sulla quantificazione del danno, così come possono incidervi negativamente l’assenza di convivenza e/o la distanza geografica tra le parti, profilo quest’ultimo peraltro da valutare con cautela, vista l’odierna disponibilità di strumenti efficaci di comunicazione a distanza.

In conclusione, la Corte di Cassazione evidenzia come l’affermazione fatta dalla Corte d’Appello a proposito degli indici esposti dalla ricorrente – … era l’unica sorella sopravvissuta, il fratello era un riferimento costante e che tra i due vi era una frequentazione assidua – nel senso che essi fossero generici “in assenza di altre più puntuali allegazioni”, è errata e confligge con i già indicati principi di diritto. Infatti, la riferita genericità non attiene all’individuazione del danno, ma alla sua quantificazione.
Questo capo della pronuncia di secondo grado è stato pertanto cassato con rinvio.

Avv.ti Sabrina Cestari Alberto Cappellaro

se ti e' piaciuto questo articolo condividilo
Questa voce è stata pubblicata in varie. Contrassegna il permalink.