Risarcimento: non può essere scomputato l’indennizzo in concreto non percepito dal danneggiato, decaduto, anche per sua scelta, dalla facoltà di richiederlo

Con ordinanza n. 15963/2025 la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, non può essere portato in detrazione dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennizzo ex art. 1, L. n. 210/1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito perché decaduto ex art. 3, L. cit., dalla facoltà di richiederlo all’amministrazione competente.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ridotto l’importo del risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta liquidato al ricorrente in misura pari all’indennizzo ex art. 1, L. n. 210/1992, che egli avrebbe potuto conseguire ma non aveva tempestivamente richiesto entro il termine triennale di decadenza.

A supporto della propria decisione i giudici di merito avevano invocato l’articolo 1227, comma 2, c.c., a norma del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe dovuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Pur confermando che il danneggiato ha il dovere di limitare le conseguenze dannose dell’altrui inadempimento e che tale dovere può anche consistere in una condotta attiva o positiva (quale ad es. un’agevole attività personale o un sacrificio economico relativamente lieve, come le spese per la conservazione del patrimonio), i giudici di legittimità, richiamando principi pacifici, hanno evidenziato come non si possa imporre al danneggiato una condotta gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. nn. 24522 e 25750 del 2018, 3797 del 2019, 22352 del 2021).

Così ad esempio, il dovere di diligenza disciplinato dall’art. 1227, co. 2 non può estendersi fino a procurarsi aliunde la cosa o le cose che formano oggetto della prestazione dovuta (così già Cass. nn. 2403 del 1966, 1898 del 1979, 6480 del 1980); ancora, nel medesimo senso, si è affermato che, qualora l’acquirente di cose fungibili rinunci ad avvalersi, a fronte dell’inadempimento del venditore, della facoltà di cui all’art. 1516 c.c. di far acquistare le cose a spese del venditore (c.d. compravendita in danno), resta impregiudicato il suo diritto ad agire in giudizio per l’integrale risarcimento del danno in via ordinaria, ancorché sopportando le maggiori difficoltà della prova, dal momento che il mancato esercizio della facoltà di cui all’art. 1516 c.c. non può configurare un concorso di colpa ex art. 1227, comma 2, c.c., tale da diminuire l’entità del danno risarcibile (Cass. nn. 3187 del 1977 e 6497 del 1979).

La Cassazione ha evidenziato, altresì, come sia pacifico che l’indennizzo ex lege 210/1992 possa essere scomputato dal danno risarcibile solo se effettivamente percepito, invero il predetto beneficio deve essere stato effettivamente versato o, comunque, … determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum (così Cass. n. 20909 del 2018 e, più recentemente, Cass. n. 29815 del 2024).

Inoltre, e soprattutto, i giudici di legittimità hanno correttamente stabilito che la decisione di far valere in via amministrativa e/o giurisdizionale la predetta indennità, che incontestabilmente costituisce un diritto soggettivo del soggetto leso da un’emotrasfusione, è oggetto di una facoltà dell’interessato, invero egli può optare di esercitare, nei confronti della pubblica amministrazione responsabile, la sola azione risarcitoria, sopportando il maggior onere probatorio che essa comporta.

Ne consegue che, anche se il mancato esercizio di una facoltà volta a conseguire un’utilità che dovrebbe … essere detratta dal risarcimento dei danni dovuti dal danneggiante potrebbe integrare una violazione del dovere del danneggiato di limitare le conseguenze dannose dell’illecito e dar luogo, ex art. 1227 comma 2 c.c., alla diminuzione del risarcimento, questo dovere non può estendersi fino a procurarsi aliunde ciò che può incidere sulla misura dell’obbligazione risarcitoria.

La pronuncia impugnata è stata pertanto cassata con rinvio.

Avvocati Sabrina Cestari / Alberto Cappellaro

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