Dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute all’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti, in alternativa possono richiedere al cittadino la produzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, a prevederlo è l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che modifica la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’articolo 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i Gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni ed i Gestori inoltre non possono più accettare o richiedere tali certificazioni, tanto più in quanto tali comportamenti integrano violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lett. a), del DPR n. 445/2000. Nei certificati eventualmente rilasciati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, anche il rilascio di certificati che siano privi di tale formula costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’articolo 74, del DPR n. 445/2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183/ 2011. In virtù delle succitate norme, oggetto della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti. Tale adempimento è volto a consentire “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000. Le Amministrazioni certificanti devono, altresì, rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e sarà presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
Sabrina Cestari
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