A norma dell’art. 9, comma 1-bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 nelle controversie di assistenza obbligatoria (e quindi in tutte quelle concernenti l’indennizzo ex lege 210/1992, incluse quelle per danni da vaccinazione, nonché quelle concernenti la legge 229/2005 e l’indennizzo per danni da talidomide), sono obbligati a versare il contributo unificato soltanto coloro che, sulla base dell’ultima dichiarazione, sono titolari di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto.
Tale ultimo importo è stabilito con decreto del Ministro della giustizia.
Con decreto del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, il predetto importo è stato determinato in 13.659,64 euro, con la conseguenza che la soglia dell’esenzione è attualmente fissata a 40.978,92 euro.
E’ bene precisare che con circolare n. 10 dell’11 maggio 2012 il Ministero della Giustizia ha chiarito che, ai fini dell’esenzione, il reddito è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante e cioè di tutti coloro che risultino con lui conviventi all’anagrafe e che, quindi, appaiono sul suo certificato di residenza: benché l’art. 9 comma 1-bis faccia riferimento al reddito del solo ricorrente, infatti, il richiamo all’art. 76 del d.p.r. 115/02, contenuto nell’art. 9 del medesimo decreto, deve intendersi “nella sua interezza”, ed in effetti l’art. 76 dispone che per il calcolo dell’importo in esso stabilito si deve tenere conto dei redditi di tutto il nucleo familiare.
Evidenziamo anche che tale esenzione opera esclusivamente nelle controversie di assistenza obbligatoria, incluse le relative procedure per ottemperanza, ma non invece nelle cause civili di risarcimento danni.
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Sabrina Cestari
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