Con ordinanza n. 4415/2024, pubblicata il 19 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennizzo disciplinato dalla legge 210/1992 (in seguito, l’Indennizzo) può essere scomputato solo dal danno biologico permanente, ma non da quello temporaneo.
La Corte di Appello aveva applicato lo scomputo all’intero danno, statuizione impugnata dal ricorrente in quanto i due pregiudizi hanno natura diversa.
La Suprema Corte ha accolto il motivo, evidenziando innanzi tutto come il danno per invalidità temporanea e quello per invalidità permanente, pur avendo la stessa natura giuridica, hanno presupposti di fatto diversi. … Più precisamente, l’invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell’organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev’essere liquidato alla stregua di invalidità permanente.
La Corte osserva inoltre come l’Indennizzo sia riconosciuto a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica. Esso è pertanto correlato all’invalidità permanente. Il danno che è stato riconosciuto dalla sentenza del Tribunale è invece quello relativo all’invalidità temporanea. I presupposti di fatto delle due attribuzioni patrimoniali, pur accomunate dalla medesima condotta lesiva e dal medesimo evento di danno, sono diversi, posto che l’una risarcisce l’inabilità temporanea, l’altra indennizza la menomazione permanente.
Considerato che l’Indennizzo viene scomputato dal risarcimento al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato, la Cassazione conclude che l’eterogeneità del presupposto di fatto impedisce di configurare l’ingiustificato arricchimento che presiede all’istituto della compensatio lucri cum damno, enunciando il seguente principio di diritto: “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non deve essere scomputato, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per l’invalidità temporanea”.
Ringraziamo la Collega Paola Soragni, del Foro di Reggio Emilia, per la segnalazione e ci complimentiamo con lei per l’ottimo risultato ottenuto.
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