L’articolo 8, comma 1, della l. 24/2017 dispone che chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. Il comma successivo della stessa norma stabilisce che la presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda, facendo però salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione.
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Avvocato
Sabrina Cestari
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Patrocinante in Cassazione
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Reggio Emilia
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