Risarcimento: il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., promosso contro il Ministero della Salute, interrompe la prescrizione dalla data di notifica del ricorso sino a quella del deposito della perizia

L’articolo 8, comma 1, della l. 24/2017 dispone che chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. Il comma successivo della stessa norma stabilisce che la presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda, facendo però salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione.

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Risarcimento: non può essere scomputato l’indennizzo in concreto non percepito dal danneggiato, decaduto, anche per sua scelta, dalla facoltà di richiederlo

Con ordinanza n. 15963/2025 la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, non può essere portato in detrazione dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennizzo ex art. 1, L. n. 210/1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito perché decaduto ex art. 3, L. cit., dalla facoltà di richiederlo all’amministrazione competente.

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Controversie in materia di assistenza obbligatoria: soglia dell’esenzione al di sopra della quale scatta l’obbligo del versamento del contributo unificato aggiornata a 40.978,92 euro

A norma dell’art. 9, comma 1-bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 nelle controversie di assistenza obbligatoria (e quindi in tutte quelle concernenti l’indennizzo ex lege 210/1992, incluse quelle per danni da vaccinazione, nonché quelle concernenti la legge 229/2005 e l’indennizzo per danni da talidomide), sono obbligati a versare il contributo unificato soltanto coloro che, sulla base dell’ultima dichiarazione, sono titolari di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto.
Tale ultimo importo è stabilito con decreto del Ministro della giustizia.
Con decreto del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, il predetto importo è stato determinato in 13.659,64 euro, con la conseguenza che la soglia dell’esenzione è attualmente fissata a 40.978,92 euro.
E’ bene precisare che con circolare n. 10 dell’11 maggio 2012 il Ministero della Giustizia ha chiarito che, ai fini dell’esenzione, il reddito è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante e cioè di tutti coloro che risultino con lui conviventi all’anagrafe e che, quindi, appaiono sul suo certificato di residenza: benché l’art. 9 comma 1-bis faccia riferimento al reddito del solo ricorrente, infatti, il richiamo all’art. 76 del d.p.r. 115/02, contenuto nell’art. 9 del medesimo decreto, deve intendersi “nella sua interezza”, ed in effetti l’art. 76 dispone che per il calcolo dell’importo in esso stabilito si deve tenere conto dei redditi di tutto il nucleo familiare.
Evidenziamo anche che tale esenzione opera esclusivamente nelle controversie di assistenza obbligatoria, incluse le relative procedure per ottemperanza, ma non invece nelle cause civili di risarcimento danni.

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Indennizzo per doppia patologia: spetta non solo per i danni direttamente derivanti dal trattamento sanitario, ma anche per quelli indiretti, purché ad esso causalmente collegati, in modo da costituirne un effetto non del tutto imprevedibile e inverosimile

L’articolo 2, comma 7, della legge n. 210 del 1992, come sostituito dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996 stabilisce che Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.

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Importi indennizzo ex lege 210/1992 per l’anno 2025

 

Gli importi dovuti per l’anno 2025, ottenuti applicando un tasso di rivalutazione pari allo 1,8%, sono i seguenti:

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