Con ordinanza n. 32985/2022, pubblicata il 9 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha formulato due importanti principi concernenti gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.
Come evidenzia la Suprema Corte, il predetto risarcimento è un debito di valore, sicché in caso di relativo ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all’epoca del prodursi del danno.
In altre parole, questi interessi, per tale motivo denominati compensativi, sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente.
Ne consegue, innanzi tutto, che nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria.
Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre quindi che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Il giudice di merito deve pertanto attribuire entrambe queste voci al danneggiato, anche se la parte non le abbia espressamente richieste, senza che questo determini un vizio di ultrapetizione.
Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è infatti implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi, quale componente indispensabile del risarcimento medesimo.
Ulteriormente, la Cassazione evidenzia che l’attribuzione degli interessi compensativi e del danno da svalutazione monetaria costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, a tal fine il giudice è libero di utilizzare la tecnica che ritiene più appropriata per reintegrare il patrimonio del creditore.
Qualora il magistrato opti per la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza … dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054).
Poiché il danno da sangue infetto è un danno lungolatente, si manifesta infatti normalmente molto tempo dopo il trattamento sanitario che ha determinato il contagio, il giorno in cui si è verificato l’evento dannoso non è quello del predetto contagio ma quello in cui si manifestano per la prima volta i sintomi dovuti alla patologia post-trasfusionale (così, da ultimo, Cass. n. 28399/2024).
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