Il Collega Filippo Calà, che ringrazio, mi ha autorizzata a rendere nota l’ordinanza ottenuta ieri (6 dicembre 2011) dal Tar del Lazio, avanti al quale nel 2009, insieme all’Avvocato Giuseppe Collerone aveva presentato ricorso al fine di far dichiarare illegittime le disposizioni contenute nell’art. 2 lettera a), nell’ art. 2 n. 2 e nell’ art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 132 del 28/04/2009 pubblicato nella GUR n. 221 del 23/09/2009 e conseguentemente determinare la loro inapplicabilità alle transazioni previste dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007.
Con l’ordinanza di ieri il Tar ha ritenuto, che ai fini della decisione, sia necessario acquisire il parere della Commissione istituita con d.m. 4.3.2008, nonché una dettagliata relazione in ordine al procedimento seguito per l’emanazione del decreto gravato ed ai criteri elaborati, con particolare riguardo a quanto stabilito nel precedente d.m. 3.11.2003, ed ha onerato il Ministero della Salute a provvedere entro 60 giorni, fissando la prossima udienza a fine marzo 2012.
Poiché le disposizioni del decreto impugnate sono quelle relative all’ascrivibilità tabellare, ai principi generali in materia di prescrizione ed ai trattamenti economici differenziati tra categorie, l’approfondimento richiesto dal Tar non può che essere accolto favorevolmente in relazione alla valutazione da parte dei Giudici amministrativi del rispetto del criterio di analogia e coerenza previsto dalla legge istitutiva delle transazioni.
Sabrina Cestari