Con la circolare n. 4 del 8/01/2013 l’Inps informa che, a fronte delle innovazioni legislative in tema di accesso ai documenti amministrativi, intervenute con legge n. 15/2005 e con decreto legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, che hanno modificato ed integrato la legge n. 24/1990 e tenuto, altresì, conto di quanto disposto in materia anche dal D.P.R. n. 184/06, l’Istituto ha provveduto ad aggiornare il proprio Regolamento per la disciplina del diritto di accesso.
La circolare contiene una sintetica illustrazione dei punti salienti del nuovo Regolamento, che viene per altro, allegato alla stessa (allegato n. 4).
Sempre in allegato (allegato n. 1) alla circolare è disponibile uno schema di domanda, che è riportato, altresì, nel sito web dell’Istituto, al fine di consentire la trasmissione delle richieste anche attraverso posta elettronica certificata o utilizzando l’apposito servizio “on line” per i soggetti in possesso di PIN “dispositivo”.
L’Inps sottolinea che, sebbene nel Regolamento sia previsto come da normativa il diniego tacito qualora l’Istituto non si pronunci nel termine previsto di 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso, al fine di evitare l’insorgenza di un inutile contenzioso, è opportuno adottare di regola un provvedimento espresso, motivando adeguatamente la decisione assunta anche nel caso di diniego.
L’allegato n. 2 contiene infine una griglia con una prima quantificazione dei costi per il rilascio di copie in forma semplice o autentica.
Sabrina Cestari
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