Prestazioni di tipo assistenziale: i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile

Inps messaggio 220 del 4 gennaio 2013

L’Inps con il messaggio n. 220 ha fornito le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111/2011.
L’art. 38 del d. l. n. 98/2011 ha aggiunto l’art. 47 bis al D.P.R. n. 639/1970: “ Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”, prevedendo, inoltre, che: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
L’istituto, nel messaggio, evidenzia che sulla G.U. n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Roma di remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale proprio dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
Pertanto, l’Inps si riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma de qua, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.
In ordine alla prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile l’Istituto precisa che, in assenza di esplicito richiamo, nell’ambito del disposto di cui all’art. 47 bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
– i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile.
– i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile.

Avvocato Sabrina Cestari

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