La Cassazione ribadisce il diritto all’indennizzo ex lege 210/92 anche in caso di trasfusioni eseguite all’estero qualora il trattamento sanitario sia stato autorizzato dal Servizio Sanitario Nazionale

Cassazione civile sez. lav. n. 11018 del 27/05/2016

Con una recente sentenza la Suprema Corte ha confermato il principio già espresso nella pronuncia n. 28435 del 2013 in ordine al diritto all’ottenimento dell’indennizzo ex lege 210/92 anche in caso di trasfusioni eseguite all’estero a seguito di trattamento sanitario autorizzato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Osserva la pronuncia citata che ciò che rileva è unicamente la situazione patologica del beneficiario, rispetto alla quale la circostanza che il contagio sia avvenuto per trasfusione effettuata nel corso di intervento chirurgico in struttura sanitaria estera non assume significato scriminante rispetto al riconoscimento del beneficio.

Invero, in “tali casi le limitazioni alla concessione del beneficio in funzione del luogo dell’intervento configurerebbero un vulnus nella sfera di protezione della salute del cittadino, provocando la menomazione di un diritto costituzionalmente protetto anche nell’interesse della collettività e la diminuzione delle tutele che la legge appresta, limitandosi in tal modo la protezione legale della salute all’estero alla copertura dei costi della prestazione, senza ricomprendervi tutte le altre conseguenze derivanti dagli stessi interventi quando vengano praticati all’interno dello Stato.”

Per altro l’esclusione del beneficio, secondo la Cassazione, confliggerebbe con i principi costituzionali perchè, oltre a ledere l’effettività della protezione del bene salute tutelato dall’art. 32 Cost., determinerebbe l’introduzione di una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini (coloro che hanno possibilità di curarsi in Italia e quelli che invece sono costretti ad andare all’estero per curarsi) non giustificata alla luce della natura assistenziale del beneficio.

Avvocato Sabrina Cestari

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