Indennizzo ex lege 210/92: nella causa promossa dal danneggiato per il pagamento degli interessi maturati per la tardiva corresponsione sussiste la legittimazione della Regione che abbia provveduto al pagamento in linea capitale

Cassazione civile sez. VI n. 10958 del 26/05/2016

Il Ministero della salute aveva ricorso in Cassazione insistendo nella propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla tardiva corresponsione dell’indennizzo ex lege 210/92, evidenziando che il ritardo nell’adempimento della prestazione era imputabile, nel caso di specie, in via esclusiva alla Regione che era tenuta al pagamento del beneficio.
La Suprema Corte, ribadendo i principi già espressi nella pronuncia n. 6336 del 2014, ha accolto il ricorso del Ministero affermando che, “ferma la legittimazione passiva del Ministero della salute in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste tuttavia la legittimazione della Regione, che abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo in linea capitale, nella causa promossa dal danneggiato per il pagamento degli interessi maturati per la sua tardiva corresponsione, secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento delle obbligazioni civili”.

Avvocato Sabrina Cestari

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