Risarcimento: la Cassazione ribadisce quando l’indennizzo ex lege 210/1992 può essere scomputato dal danno risarcito

Con sentenza n. 1781/2023, depositata il 20 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha ricordato quando l’indennizzo ex lege 210/1992 può essere scomputato, ovvero decurtato, dal risarcimento liquidato dai giudici di merito.
La Corte ha riconosciuto come il Ministero della Salute, ricorrente nel giudizio, avesse elaborato un motivo esteso e … assai ben argomentato, motivo peraltro concernente una tematica già risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha chiaramente onerato il Ministero della Salute della prova del pagamento dell’indennizzo e della sua entità.
Sin dalla pronuncia n. 20909/2018 la Corte ha infatti statuito che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno … solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum, ovvero il Ministero medesimo.
Infatti l’onere probatorio de quo attiene ad una eccezione … che si colloca, nella ripartizione intrinseca dell’interesse del thema decidendum, nell’interesse del Ministero della salute. Compete pertanto a quest’ultimo dimostrarne la fondatezza (così l’ordinanza qui commentata).
Nel proprio ricorso l’Amministrazione aveva contestato tale consolidato principio sulla base di plurime ragioni.
Innanzi tutto perché l’indennizzo ex lege 210/1992 viene erogato dalle Regioni, il Ministero della Salute non sarebbe quindi in possesso della documentazione necessaria a dimostrarne la corresponsione o l’entità delle somme versate.
La Corte ha qualificato tale tesi come puramente materiale e non giuridica, evidenziando altresì che l’accoglimento della stessa porrebbe l’onere probatorio a carico della parte che non ha interesse a dimostrare la circostanza oggetto di prova, con una conseguente abnorme deviazione della struttura del contraddittorio processuale, ove ogni parte trova appunto l’impulso nel proprio interesse e sulla base di tale parametro individua così il contenuto della propria attività difensiva.
Il Ministero della Salute aveva obiettato inoltre che la corresponsione dell’indennizzo e la sua quantificazione non devono essere dimostrati in modo circostanziato, essendo desumibili da plurimi elementi.
In primo luogo dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 834 del 1981, che consentono di determinare l’ammontare del rateo tenendo conto della categoria … riconosciuta dalla CMO, rateo che sarebbe quindi determinabile sulla base di dati specifici.
Inoltre dalla circostanza che l’indennizzo va …erogato a partire dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della domanda amministrativa, con la possibilità, quindi, di individuarne con esattezza la decorrenza.
Infine, dalla considerazione che lo scomputo è ammesso anche per i ratei non ancora percepiti, circostanza che comporterebbe il superamento della giurisprudenza che ai fini del defalco dei ratei pregressi reputa necessaria la prova dell’avvenuto pagamento e percezione di questi, essendo sufficiente, per un verso, la prova dell’avvenuta concessione del beneficio e, per un altro, la (agevole) determinazione o determinabilità del relativo ammontare da portare in detrazione.
La Corte non ha accolto queste tesi, evidenziando come sia pacifico che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.
I giudici di legittimità hanno pertanto confermato la pronuncia impugnata, negando che nel caso di specie l’indennizzo potesse essere decurtato dal risarcimento liquidato al danneggiato.
Ringraziamo il Collega Filippo Calà, del Foro di Caltanissetta, per la segnalazione.
Avv. ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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Indennizzo ex lege 210/1992: importi per il 2023

Gli importi dovuti per l’anno 2023, ottenuti applicando un tasso di rivalutazione pari allo 4,30%,
sono i seguenti:

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Risarcimento: la Cassazione chiarisce dove vanno presentate le cause per danno parentale da sangue infetto contro il Ministero della Salute

Con ordinanza n. 32785/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i criteri per individuare il giudice competente per territorio, quando si voglia proporre una domanda di risarcimento per danno parentale da sangue infetto nei confronti del Ministero della Salute.
La Corte osserva, innanzi tutto, che nelle cause in cui sia convenuta un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, R.D. n. 1611 del 1933, ex artt. 6 e art. 25 c.p.c., occorre far riferimento al criterio del forum delicti che concorre con quello del forum destinatae solutionis, quest’ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407).
È bene precisare che questi primi due criteri sono applicabili, altresì, alle cause promosse dai danneggiati in proprio.
Il forum delicti coincide con il luogo del contagio, quindi occorre individuare dove si trova la struttura presso la quale sono stati somministrati il sangue o gli emoderivati infetti.
Il forum destinatae solutionis coincide invece con quello il luogo in cui ha sede l’ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato … principio che trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti, quindi se la domanda risarcitoria venga azionata anche nei confronti della struttura sanitaria.
Per le cause promosse iure proprio dai familiari dei danneggiati deceduti la causa può essere radicata anche nel luogo in cui è avvenuto il decesso.
Ovviamente nulla esclude che, nel caso concreto, alcuni o tutti questi fori concorrenti coincidano e che, pertanto, il luogo del contagio, della residenza della parte e del decesso sia il medesimo.
Avv. ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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Risarcimento: per la Cassazione il danno parentale può essere liquidato con le nuove tabelle milanesi

La Corte di Cassazione, sin dalla sentenza n. 4852 del 1999, evidenziò come il danno non patrimoniale, incluso quello da lesione del rapporto parentale (in seguito, danno parentale), possa essere liquidato con il c.d. metodo tabellare, ovvero liquidano il pregiudizio sulla base di un punto di invalidità calcolato tenendo conto della media dei precedenti giudiziari.
Nella pronuncia sopra citata la Suprema Corte precisò che l’adozione del suddetto metodo non implica il riconoscimento di un danno in re ipsa, al contrario il magistrato deve definire “una regola ponderale su misura per il caso specifico … motivando congruamente in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso” (Cass. n. 4852/1999 cit.).
Un principio ribadito nelle pronunce successive e ormai consolidato.
Nella sentenza citata la Corte evidenziò altresì che, “poiché l’adozione delle cosiddette “tabelle” costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all’adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare “tabelle” in uso presso altri uffici; peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta”.
Negli anni successivi i giudici di legittimità presero però atto di come l’applicazione del metodo tabellare non avesse garantito l’adozione di parametri uniformi, al contrario si registravano “divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all’80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro; che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie, che altri facciano il contrario” (così Cass. n. 12408/2011).
Pertanto, preso atto che le tabelle elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, le c.d. tabelle milanesi, avevano acquisito una valenza ormai nazionale, venendo applicate dalla maggior parte dei distretti, per evidenti esigenze di omogeneità e chiarezza la Corte, nella pronuncia da ultimo citata stabilì che esse “costituiscono il parametro di riferimento, per il giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale”, enunciando altresì il seguente principio di diritto: “la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra violazione di norma di diritto, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Veniva pertanto esplicitamente qualificata come “incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, pur avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano avrebbe consentito di pervenire”.
Le tabelle citate divennero il criterio guida anche per il risarcimento del danno parentale, sempre che fosse garantita, a ciascuno dei familiari superstiti, “una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio” (Cass. n. 9231/2013).
Le tabelle milanesi avevano sempre determinato il danno parentale all’interno di una cornice caratterizzata da “un importo minimo e … un “tetto” massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l’uno e l’altro”, un criterio censurato nelle recenti pronunce di legittimità n. 10579/2021, n. 26300/2021 e n. 33005/2021, le quali evidenziarono, innanzi tutto, come il criterio risarcitorio dovesse consistere nell’adozione del c.d. criterio a punto, punto a sua volta da determinarsi sulla base dei precedenti dei giudici di merito.
La Suprema Corte rilevò inoltre che le tabelle citate non garantivano, nella liquidazione del danno, una adeguata ponderazione di elementi essenziali quali “l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” tra familiare e deceduto.
L’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano ha pertanto elaborato una nuova versione delle tabelle, pubblicata nel mese di giugno 2022.
Con la recente ordinanza n. 37009/2022 la Cassazione ha affermato che questa nuova versione delle tabelle è conforme ai requisiti da essa richiesti.
Invero, nelle nuove tabelle “l’assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice”, è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un ‘Cap’ pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
La Corte ha altresì osservato che le nuove tabelle milanesi consentono “di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva – e sono quindi dimostrabili – in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore -entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l’esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa” (Cass. n. 37009/2022 cit.).
In sintesi, “le nuove tabelle milanesi consentono … una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l’individuazione dei criteri poc’anzi ricordati consente l’applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (art. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente – sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa – uniforme sul territorio nazionale”. Resta naturalmente “ferma la possibilità – immanente ad un diritto che resta radicato nella inevitabile approssimazione di tabelle di origine pretoria e non legislativa – di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, volta che l’assoluta ed evidente eccezionalità del caso si sottragga ad una meccanica, arida e pur sempre inappagante operazione aritmetica, a condizione che la valutazione equitativa “pura” adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico” (Cass. n. 37009/2022 cit.).
In conclusione, “le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall’Osservatorio di Milano, risultando coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte n. 10579/2021, potranno essere legittimamente applicate dal giudice” di merito “qualora la parte … ne abbia fatto espressa richiesta”, questo al fine di perseguire “una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato”.
Avv. ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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Legge 210/92 indennizzo già esteso, con decreto legge, a chi abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazioni anti Sars Covid 2: la norma è divenuta definitiva dopo la conversione del decreto legge con L. 28 marzo 2022, n. 25 (pubblicata in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).

Quello che segue è il testo dell’articolo che abbiamo pubblicato a fine gennaio dello scorso anno, aggiornato nella parte finale, evidenziata in grassetto, a seguito della conversione in legge del decreto n. 4 del 27/01/2022 con la legge n. 25 del 28 marzo 2022.

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