Vaccino Covid: occorre prestare attenzione al termine per la presentare della domanda di indennizzo in caso di danni

Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all’art. 20, comma 1, ha così stabilito: “All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni».

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Risarcimento del danno: valore probatorio dei provvedimenti emessi nel procedimento amministrativo ex lege 210/1992

Come avevamo anticipato in alcuni articoli pubblicati sui nostri siti, con pronuncia n. 15734/2018 la Suprema Corte, nei giudizi risarcitori promossi contro il Ministero della Salute, aveva attribuito natura di prova legale al verbale della Commissione medica di cui all’art. 4 della L. 25 febbraio 1992 n. 210 (in seguito: C.M.O.) che riconosca la sussistenza del nesso causale fra l’emotrasfusione e la malattia … ai fini della liquidazione delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge richiamata.

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Risarcimento: la Cassazione ribadisce quando l’indennizzo ex lege 210/1992 può essere scomputato dal danno risarcito

Con sentenza n. 1781/2023, depositata il 20 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha ricordato quando l’indennizzo ex lege 210/1992 può essere scomputato, ovvero decurtato, dal risarcimento liquidato dai giudici di merito.
La Corte ha riconosciuto come il Ministero della Salute, ricorrente nel giudizio, avesse elaborato un motivo esteso e … assai ben argomentato, motivo peraltro concernente una tematica già risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha chiaramente onerato il Ministero della Salute della prova del pagamento dell’indennizzo e della sua entità.
Sin dalla pronuncia n. 20909/2018 la Corte ha infatti statuito che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno … solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum, ovvero il Ministero medesimo.
Infatti l’onere probatorio de quo attiene ad una eccezione … che si colloca, nella ripartizione intrinseca dell’interesse del thema decidendum, nell’interesse del Ministero della salute. Compete pertanto a quest’ultimo dimostrarne la fondatezza (così l’ordinanza qui commentata).
Nel proprio ricorso l’Amministrazione aveva contestato tale consolidato principio sulla base di plurime ragioni.
Innanzi tutto perché l’indennizzo ex lege 210/1992 viene erogato dalle Regioni, il Ministero della Salute non sarebbe quindi in possesso della documentazione necessaria a dimostrarne la corresponsione o l’entità delle somme versate.
La Corte ha qualificato tale tesi come puramente materiale e non giuridica, evidenziando altresì che l’accoglimento della stessa porrebbe l’onere probatorio a carico della parte che non ha interesse a dimostrare la circostanza oggetto di prova, con una conseguente abnorme deviazione della struttura del contraddittorio processuale, ove ogni parte trova appunto l’impulso nel proprio interesse e sulla base di tale parametro individua così il contenuto della propria attività difensiva.
Il Ministero della Salute aveva obiettato inoltre che la corresponsione dell’indennizzo e la sua quantificazione non devono essere dimostrati in modo circostanziato, essendo desumibili da plurimi elementi.
In primo luogo dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 834 del 1981, che consentono di determinare l’ammontare del rateo tenendo conto della categoria … riconosciuta dalla CMO, rateo che sarebbe quindi determinabile sulla base di dati specifici.
Inoltre dalla circostanza che l’indennizzo va …erogato a partire dal primo giorno del mese posteriore alla presentazione della domanda amministrativa, con la possibilità, quindi, di individuarne con esattezza la decorrenza.
Infine, dalla considerazione che lo scomputo è ammesso anche per i ratei non ancora percepiti, circostanza che comporterebbe il superamento della giurisprudenza che ai fini del defalco dei ratei pregressi reputa necessaria la prova dell’avvenuto pagamento e percezione di questi, essendo sufficiente, per un verso, la prova dell’avvenuta concessione del beneficio e, per un altro, la (agevole) determinazione o determinabilità del relativo ammontare da portare in detrazione.
La Corte non ha accolto queste tesi, evidenziando come sia pacifico che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.
I giudici di legittimità hanno pertanto confermato la pronuncia impugnata, negando che nel caso di specie l’indennizzo potesse essere decurtato dal risarcimento liquidato al danneggiato.
Ringraziamo il Collega Filippo Calà, del Foro di Caltanissetta, per la segnalazione.
Avv. ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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Indennizzo ex lege 210/1992: importi per il 2023

Gli importi dovuti per l’anno 2023, ottenuti applicando un tasso di rivalutazione pari allo 4,30%,
sono i seguenti:

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Risarcimento: la Cassazione chiarisce dove vanno presentate le cause per danno parentale da sangue infetto contro il Ministero della Salute

Con ordinanza n. 32785/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i criteri per individuare il giudice competente per territorio, quando si voglia proporre una domanda di risarcimento per danno parentale da sangue infetto nei confronti del Ministero della Salute.
La Corte osserva, innanzi tutto, che nelle cause in cui sia convenuta un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, R.D. n. 1611 del 1933, ex artt. 6 e art. 25 c.p.c., occorre far riferimento al criterio del forum delicti che concorre con quello del forum destinatae solutionis, quest’ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407).
È bene precisare che questi primi due criteri sono applicabili, altresì, alle cause promosse dai danneggiati in proprio.
Il forum delicti coincide con il luogo del contagio, quindi occorre individuare dove si trova la struttura presso la quale sono stati somministrati il sangue o gli emoderivati infetti.
Il forum destinatae solutionis coincide invece con quello il luogo in cui ha sede l’ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato … principio che trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti, quindi se la domanda risarcitoria venga azionata anche nei confronti della struttura sanitaria.
Per le cause promosse iure proprio dai familiari dei danneggiati deceduti la causa può essere radicata anche nel luogo in cui è avvenuto il decesso.
Ovviamente nulla esclude che, nel caso concreto, alcuni o tutti questi fori concorrenti coincidano e che, pertanto, il luogo del contagio, della residenza della parte e del decesso sia il medesimo.
Avv. ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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