Controversie di assistenza obbligatoria: cambia la soglia dell’esenzione al di sopra della quale scatta l’obbligo di versamento del contributo unificato

A norma dell’art. 9, comma 1-bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 nelle controversie di assistenza obbligatoria (e quindi in tutte quelle concernenti l’indennizzo ex lege 210/92, incluse quelle nelle quali si chieda anche la sola rivalutazione integrale dell’indennizzo, nonché quelle concernenti la legge 229/2005 e l’indennizzo per danni da talidomide), sono obbligati a versare il contributo unificato soltanto coloro che, sulla base dell’ultima dichiarazione, sono titolari di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto.

Tale ultimo importo è stabilito con decreto del Ministro della giustizia.

Il precedente importo indicato nell’art. 76 citato, introdotto con decreto del 7 maggio 2015, era pari a 11.528,41 euro: la soglia di esenzione, al di sopra della quale scatta l’obbligo di versamento del contributo, era pertanto pari a € 34.585,23.

Con decreto del 16 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018, il predetto importo è stato ridotto a 11.493,82 euro, con la conseguenza che la soglia dell’esenzione è attualmente fissata a 34.481,46 euro.

E’ bene precisare che con circolare n. 10 dell’11 maggio 2012 il Ministero della Giustizia ha chiarito che, ai fini dell’esenzione, il reddito è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante e cioè di tutti coloro che risultino con lui conviventi all’anagrafe e che, quindi, appaiono sul suo certificato di residenza: benché l’art. 9 comma 1-bis faccia riferimento al reddito del solo ricorrente, infatti, il richiamo all’art. 76 del d.p.r. 115/02, contenuto nell’art. 9 del medesimo decreto, deve intendersi “nella sua interezza”, ed in effetti l’art. 76 dispone che per il calcolo dell’importo in esso stabilito si deve tenere conto dei redditi di tutto il nucleo familiare.

Evidenziamo anche che tale esenzione opera esclusivamente nelle controversie di assistenza obbligatoria, incluse le relative procedure per ottemperanza, ma non invece nelle cause civili di risarcimento danni.

Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

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Questa voce è stata pubblicata in Diritto assistenziale, Indennità per lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi ex art. 39 legge 448/2001, Indennizzi ex lege 210/92 e pratiche connesse, Indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, Indennizzo ex lege 229/2005. Contrassegna il permalink.

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