I periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica

Parere del DFP del 15/01/2012

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere in merito al congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss. del d.lgs. n. 151/2001, in relazione agli effetti che l’assenza determina sull’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.
Il Dipartimento con il parere del 15/01/2013, dopo aver richiamato in primis le modifiche apportate all’istituto dal d.lgs n. 119/2011 e la propria circolare n. 1/2012, emanata dopo le suddette modifiche, afferma che il periodo di congedo deve essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto alla pensione e per la sua misura. Invero, la legge ha previsto, nel caso di specie, la contribuzione figurativa per i lavoratori del settore privato, mentre per quelli del settore pubblico la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro.
Secondo il Dipartimento, in relazione alla progressione economica, invece, i periodi di congedo non varrebbero, la normativa vigente richiama, infatti, l’art. 4 comma 2 della legge n. 53/2000, che prevede che il congedo non sia computato nell’anzianità di servizio lì dove l’anzianità è tenuta distinta “dai fini previdenziali”.
Tale conclusione sarebbe confermata anche dalla considerazione che, usualmente, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongo un’attività lavorativa effettivamente svolta, situazione che non ricorre nel caso del congedo.

Sabrina Cestari

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