La nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato non è quella di familiare a carico, bensì quella di familiare convivente

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 marzo – 29 luglio 2014, n. 33428)

Nel caso di specie veniva proposto ricorso avverso il decreto con il quale il Tribunale, su istanza dell’Agenzia delle entrate, aveva revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato a favore del ricorrente, essendo stato ritenuto che dalla documentazione prodotta dall’ufficio erariale emergesse che lo stesso, nell’anno 2010, era familiare a carico dei genitori con un reddito complessivo superiore a quello compatibile con il beneficio in parola.
Il ricorrente sosteneva che anagraficamente era residente sin dalla 2006 in luogo diverso da quello in cui risiedeva la famiglia di origine e che egli era unico componente del proprio nucleo familiare, solo per un disguido la dichiarazione dei redditi dei genitori, anche per gli anni successivi al 2007, lo aveva indicato quale familiare non convivente a carico dei propri genitori e ciò nonostante il fatto che egli nell’anno 2010 avesse percepito un reddito personale pari ad Euro 3500, incompatibile con la qualificazione di componente fiscalmente a carico del nucleo familiare di origine.
Orbene, l’articolo 76, comma 2 d.p.r. 115/2002 dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio de quo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, sul presupposto che l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari.
La Suprema Corte con la sentenza qui commentata evidenzia le diverse finalità rispettivamente sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato ed alla regolamentazione tributaria. Quest’ultima, nel prendere in esame il familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all’incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante, la valutazione di favore nei confronti di quest’ultimo è manifestata dalla possibilità di godere delle detrazioni per i familiari e per le spese sostenute per questi, benefici che trovano limite nella previsione di una determinata soglia reddituale del familiare non convivente, oltre la quale il medesimo non può essere considerato a carico.
Pertanto, l’essere fiscalmente a carico non significa, afferma la Cassazione, essere soggetti privi di proprio reddito, al contrario, l’esistenza di quel tetto reddituale denuncia che il soggetto fiscalmente a carico non convivente ben può essere titolare di un reddito proprio.
Per contro, sottolinea la Suprema Corte, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito, ma anche su quello degli altri familiari conviventi.
La nozione rilevante, quindi, ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio in oggetto non è quella di familiare a carico, bensì quella di familiare convivente.
Per altro, evidenzia la Cassazione, nel caso di specie, non è possibile neppure ritenere, come ha fatto il provvedimento impugnato, che stante la irrilevanza della coabitazione fisica ai fini dello stato di convivenza, possa affermarsi sic et simpliciter la insussistenza di quest’ultimo, apparendo evidente che, a fronte della dichiarazione resa dall’interessato di essere unico componente del proprio nucleo familiare, l’affermazione di una diversa situazione di fatto richiede l’evidenziazione degli elementi sui quali essa poggia.
Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato annullato e gli atti trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso del giudizio.
Avvocato Sabrina Cestari
***
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Sentenza 7 marzo – 29 luglio 2014, n. 33428

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente – Dott. DOVERE Salvator – rel. Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere – Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Z.E. N. IL (OMISSIS); avverso l’ordinanza n. 164/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 19/06/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG Dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Fatto

1. Z.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Padova, su istanza dell’Agenzia delle entrate, ha revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato a suo favore, essendo stato ritenuto che dalla documentazione prodotta dall’ufficio erariale emerga che l’odierno ricorrente nell’anno 2010 era familiare a carico dei genitori con un reddito complessivo superiore a quello compatibile con il beneficio di cui trattasi.

Rileva il ricorrente che egli risulta anagraficamente residente sin dalla 2006 in luogo diverso da quello in cui risiede la famiglia di origine e che è unico componente del proprio nucleo familiare;

segnala che solo per un disguido la dichiarazione dei redditi dei genitori anche per gli anni successivi al 2007 lo ha indicato quale familiare non convivente a carico dei propri genitori e ciò nonostante il fatto che egli nell’anno 2010 avesse percepito un reddito personale pari ad Euro 3500, incompatibile con la qualificazione di componente fiscalmente a carico del nucleo familiare di origine. Pertanto, essendo egli unico componente del proprio nucleo familiare nell’anno di riferimento, sia dal punto di vista fiscale che da quello anagrafico, ed avendo provveduto autonomamente al proprio mantenimento grazie al redditi occasionali percepiti e dichiarati nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

Diritto

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2, dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio in parola è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, sul presupposto che l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari. Nel caso di specie il provvedimento impugnato, secondando la prospettiva indicata dall’Agenzia delle entrate con l’istanza di revoca, ha fatto perno sulla natura di familiare fiscalmente a carico non convivente;

si tratta tuttavia di uno status non coincidente con quello (familiare convivente) che assume rilievo per l’ammissione e il mantenimento del beneficio in questione.

Preme rimarcare che l’assunto qui esposto risulta coerente con le diverse finalità rispettivamente sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e alla regolamentazione tributaria.

Questa, nel prendere in esame il familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all’incidenza del peso determinato dal familiare, ancorchè non convivente, sul contribuente dichiarante. La valutazione di favore nei confronti di quest’ultimo è manifestata dalla possibilità di godere delle detrazioni per i familiari e per le spese sostenute per questi; tali benefici trovano limite nella previsione di una determinata soglia reddituale del familiare non convivente, oltre la quale il medesimo non può essere considerato a carico. L’essere fiscalmente a carico non significa quindi essere soggetti privi di proprio reddito; al contrario, l’esistenza di quel tetto reddituale denuncia che il soggetto fiscalmente a carico non convivente ben può essere titolare di un reddito proprio.

Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi.

Tanto rammentato, risulta ribadito che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio in argomento non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente.

Nè può ritenersi, come ha fatto il provvedimento impugnato, che stante la irrilevanza della coabitazione fisica ai fini dello stato di convivenza, possa affermarsi sic et simpliciter la insussistenza di quest’ultimo, apparendo evidente che, a fronte della dichiarazione resa dall’interessato di essere unico componente del proprio nucleo familiare, l’affermazione di una diversa situazione di fatto richiede l’evidenziazione degli elementi sui quali essa poggia.

3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2014

LaPrevidenza.it 05/08/2014

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