Legge 210/92 indennizzo già esteso, con decreto legge, a chi abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazioni anti Sars Covid 2: la norma è divenuta definitiva dopo la conversione del decreto legge con L. 28 marzo 2022, n. 25 (pubblicata in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).

Quello che segue è il testo dell’articolo che abbiamo pubblicato a fine gennaio dello scorso anno, aggiornato nella parte finale, evidenziata in grassetto, a seguito della conversione in legge del decreto n. 4 del 27/01/2022 con la legge n. 25 del 28 marzo 2022.

“Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022, all’art. 20, comma 1, dispone che: “All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’ psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorita’ sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche’ al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o piu’ decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonche’, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entita’ e le modalita’ di trasferimento delfinanziamento spettante alle regioni.».”Il provvedimento è entrato in vigore il 27 gennaio 2022. Avv.ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro” (articolo pubblicato il 29/01/2022)

La modifica è divenuta definitiva dopo la conversione del decreto legge sopra citato con L. 28 marzo 2022, n. 25 (pubblicata in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).

A seguito della legge di conversione il testo della norma sopra citata è il seguente:

articolo 20, comma 1: All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana».

articolo 20, comma 1-bis: All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonchè al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.

 

 

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