Risarcimento del danno: la Cassazione compensa le spese del giudizio di legittimità facendo riferimento alla procedura transattiva

Nell’ambito dei giudizi instaurati dai danneggiati per il risarcimento di danni subiti a causa di trasfusioni con sangue infetto, si segnalano quattro recenti sentenze della Cassazione (n. 20589/2012; n. 21000/2012; n. 198/2013; n. 789/2013), non certo per l’esito in sé delle cause che si sono concluse negativamente per i ricorrenti (in due casi per prescrizione del diritto e negli altri due per inammissibilità della stessa domanda), bensì, in quanto la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio: “Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la procedura transattiva prevista dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del D.L. n. 159 del 2007 e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (per il componimento dei giudizi risarcitori per effetto di trasfusioni con sangue infetto (pur lasciando libera la P.A. di valutare se pervenire alla transazione) denota un sostanziale trend legislativo di definizione stragiudiziale del contenzioso (da ultimo confermato dal D.M. 4 maggio 2012, pubbl. in G.U. 13.7.12) e tanto integra giusto motivo di compensazione delle spese processuali, a norma dell’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione – applicabile alla fattispecie – anteriore alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1.”.
Si spera che la statuizione sulle spese venga condivisa anche nei giudizi di merito, giudizi che, invero, potrebbero moltiplicarsi, contrariamente a quanto auspicato dal Legislatore del 2007, in considerazione del contenuto del Decreto moduli e delle scelte operate dal Ministero nella sua interpretazione ed applicazione.

Sabrina Cestari

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