Con sentenza n. 34/2017, depositata il 10 febbraio 2017 e passata in giudicato, il Tribunale di Ravenna – sezione lavoro ha confermato che la base di calcolo dell’indennizzo ex lege 229/2005 è costituita dall’indennizzo ex lege 210/1992 rivalutato per intero.
Invero, “con riferimento alle modalità di calcolo dell’indennizzo previsto dall’art. 1 l. 229/2005, l’indennizzo di cui all’art. 2 L. 210/1992 in esso richiamato, ne costituisce la base di calcolo: è indubbio, pertanto, che la base di calcolo, individuata ai sensi dell’art. 2 L. 210/1992, vada interamente rivalutata in base al tasso di inflazione programmato in ogni sua componente per l’anno 2005 (entrata in vigore della legge) e su tale base va, poi, applicato il moltiplicatore previsto dall’art. 1 L. 229/2005. L’importo così determinato è poi soggetto a rivalutazione annua in base agli indici istat”.
Aggiunge il Tribunale che “tale modalità di calcolo va applicata anche con riferimento all’indennizzo riconosciuto ai ricorrenti in ragione del comma 3 dell’art. 1 l. 229/2005”, beneficio richiesto in conseguenza del decesso del danneggiato.
In applicazione dei principi sopra richiamati il Tribunale ha condannato il Ministero della salute a corrispondere ai nostri clienti la complessiva somma di 89.596,52 euro ai sensi dell’art. 1 legge 229/2005, nonché di ulteriori 10.672,02 euro ai sensi del comma 3 della norma sopra citata.
Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro