Breve nota sull’indennizzo ex lege 210/92

Negli ultimi mesi diversi consulenti tecnici d’ufficio e di parte mi hanno contattata per avere dei chiarimenti ai fini del calcolo degli arretrati derivanti dalle somme maturate a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale in relazione all’indennizzo ex lege 210/92, ho deciso, pertanto, di pubblicare, a loro beneficio, la presente sintetica nota.
L’indennizzo ex lege 210/92 si compone di due parti:
la prima consiste in un assegno determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 1172, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, tale importo costituisce circa il 5% di quanto liquidato ogni anno ad ogni singolo danneggiato;
la seconda consiste in una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (i.i.s) , somma pari a 6.171,96 euro annui (1.028,66 bimestrali).
Il Ministero della Salute ha escluso, sino al 2012, la rivalutazione annua sulla seconda somma (i.i.s).
Tale interpretazione è stata cristallizzata legislativamente nell’art. 11 comma 13 del d.l. 78/10, attraverso il quale si è previsto che il comma 2 dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata. Tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293/11 ed il Ministero ha provveduto, conseguentemente, a rivalutare integralmente l’importo dell’indennizzo a partire dall’anno 2012 nei confronti dei danneggiati pagati direttamente dal Ministero dell’Economia e Finanze (Mef), senza, tuttavia, corrispondere agli stessi le somme dovute a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale maturate prima di tale data.

Sabrina Cestari

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