Diritto di accesso

Diritto di accesso:
1. L’allegazione del mandato è necessaria ai fini dell’accesso solo quando l’Amministrazione non sia già stata informata dei rapporti di assistenza legale e tecnica tra il privato e il professionista che lo rappresenta presso gli uffici.
2. E’ necessario conoscere l’atto istruttorio che costituisce la motivazione per relationem di un provvedimento di diniego.

Tar per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) – sentenza del 19/05/2017

Il ricorso, nel caso di specie, riguardava l’accesso ad un atto indicato in una istanza comunale, citata quale motivazione per relationem in una nota dello stesso Ente.

Tra il ricorrente ed il Comune era in corso un’interlocuzione riguardante due questioni: le modalità con cui i vicini utilizzavano il cortile che confina con la proprietà del ricorrente e l’ordinanza di rimessione in pristino, che attribuiva al ricorrente la responsabilità di un abuso edilizio.

Il responsabile del Servizio Tecnico Privato, con una nota, ricapitolando i passaggi precedenti della vicenda, aveva evidenziato che la questione relativa all’utilizzo del cortile rientrava nei rapporti di vicinato, di natura privatistica, e non poteva quindi costituire oggetto di un provvedimento amministrativo. Per quanto riguardava, invece, le richieste di modifica dell’ordinanza le stesse non potevano essere accolte per le ragioni esposte dai funzionari comunali in una nota.

Il Legale del ricorrente, con istanza, chiedeva copia della suddetta nota in quanto motivazione per relationem della conferma dell’ordinanza comunale.

Il responsabile del Servizio Tecnico Privato, con altra nota respingeva l’istanza di accesso, in quanto non era stato incluso uno specifico mandato professionale a firma del ricorrente, mancava, a suo avviso, quindi, la dimostrazione di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”.

Contro tale diniego di accesso il ricorrente utilizzava il rimedio ex art. 116 c.p.a.

Il Comune non si costituiva in giudizio.

Secondo il Tar adito, l’allegazione di un mandato professionale è necessaria per assicurare che la richiesta di accesso sia riferibile al soggetto titolare del relativo interesse. Questa esigenza si presenta, evidentemente, solo quando l’amministrazione non sia già stata informata dei rapporti di assistenza legale e tecnica tra il privato e il professionista che lo rappresenta presso gli uffici. Al contrario, se tali rapporti sono noti, e a maggior ragione se su questo presupposto vi sono già stati scambi di corrispondenza o altre forme di interlocuzione, la richiesta di documentare il mandato professionale risulta ingiustificata e dilatoria.

In ordine poi ai profili sostanziali della vicenda i Giudici amministrativi evidenziano la necessità di conoscere l’atto istruttorio che costituisce la motivazione per relationem di un provvedimento di diniego, invero, lo stesso rientra perfettamente nella categoria dell’interesse giustificativo dell’accesso. Solo la piena conoscenza della motivazione, infatti, consente l’esercizio del diritto di difesa, tanto in sede amministrativa, per l’avvio della procedura di autotutela, quanto in sede giurisdizionale.

E’ vero, sottolinea il Tar, che nel caso in esame gli uffici comunali si erano già espressi più volte sul merito delle richieste del ricorrente, sempre ritenendole infondate, ma il diritto di accesso si colloca su un piano diverso, in quanto sussiste indipendentemente dalla dimostrazione della fondatezza della posizione giuridica sottostante. Una simile dimostrazione non può mai diventare una condizione pregiudiziale ai fini dell’accesso. È invece sufficiente che sia indicato un collegamento tra la conoscenza del documento e la possibilità di tutelare o di conseguire una posizione giuridica.

Con riguardo al caso specifico, afferma il Tar, il soggetto a cui viene imposta la demolizione di un’opera abusiva riceve certamente una significativa utilità dalla conoscenza delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad emettere ed a confermare il suddetto ordine, ferma restando la necessità di dimostrare nelle sedi appropriate che gli argomenti usati dall’amministrazione non sono corretti.

Conseguentemente Il ricorso è stato accolto ed è stato accertato l’obbligo di rilasciare copia del documento richiesto, con adempimento fissato nel termine di 10 giorni dal deposito della sentenza.

Avvocato Sabrina Cestari

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