Irreperibilità del testamento olografo: equiparazione alla distruzione del medesimo e conseguenti oneri probatori per chi intenda avvalersene

Con ordinanza n. 22191/2020, depositata il 14 ottobre 2020, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è occupata di un caso di irreperibilità di un testamento olografo, ovvero del mancato reperimento di negozio mortis causa di cui sia comprovata l’esistenza quando il testatore era ancora in vita.

Nella fattispecie decisa dalla pronuncia qui commentata, tra l’altro, di tale documento era stata prodotta una “copia … debitamente pubblicata con verbale notarile”, la quale “in parte, riproduceva in fotocopia le disposizioni testamentarie olografe con le relative data ((OMISSIS)) e sottoscrizione; per altra parte, conteneva frasi olografe, siglate e sottoscritte” dal testatore.

La Suprema Corte evidenzia innanzi tutto che “il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l’abbia distrutto”. Invero, “il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi l’esistenza in un periodo precedente alla morte del de cuius, sia divenuta irreperibile pone in essere una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca” (così Cass. n. 3286/1975).

La distruzione del testamento è disciplinata dall’art. 684 del codice civile, che così dispone: “Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo”.

La Cassazione osserva come sia “pacifico che l’art. 684 c.c., pone due presunzioni: l’una si riferisce all’imputabilità della distruzione al testatore, l’altra alla concomitanza, in questa distruzione, che si presume imputabile al testatore, dell’intenzione di revocare”.

La Corte rileva, altresì, come secondo la dottrina prevalente entrambe queste presunzioni siano relative e quindi superabili con la prova contraria, anche per presunzioni, ammettendosi quindi la possibilità di dimostrare, “da parte di chi vi abbia interesse – che la distruzione, lacerazione o cancellazione non fu opera del testatore, ma di un terzo ovvero che fu opera del testatore, ma senza volontà di revoca”.

La pronuncia qui commentata evidenzia come questa impostazione sia seguita anche dalla giurisprudenza, pertanto “la volontà di distruggere non implica necessariamente volontà di revoca, ammettendosi pertanto la prova che la distruzione del testamento olografo ad opera del testatore non era accompagnata dalla intenzione di revocare le disposizioni testamentarie ivi contenute”.

Fatte queste premesse e considerato che il testamento olografo irreperibile è equiparato a quello distrutto, la Cassazione si pone il problema di come sia superabile la presunzione che l’irreperibilità non sia dovuta a volontà del testatore di revocare l’atto, volontà che si presume in applicazione di quanto previsto dall’art. 684 c.c. per il testamento olografo distrutto.

Secondo una prima tesi, enunciata da Cass. n. 3286/1975, chi intende avvalersi del testamento irreperibile deve dimostrare, anche con presunzioni, che il testamento esisteva “al momento dell’apertura della successione. Solo in tal modo si può infatti raggiungere l’assoluta certezza del fatto che non sia stato lo stesso de cuius a distruggere la scheda e così a revocare il testamento”.

Questa interpretazione, evidenzia l’ordinanza qui commentata, “non sarebbe compatibile con la interpretazione corrente dell’art. 684 c.c., in base alla quale deve ammettersi la possibilità di dimostrare, persino nell’ipotesi di distruzione dell’olografo avvenuta ad opera dello stesso testatore, che questi non aveva intenzione di revocare”. Pretendere la dimostrazione che il testamento esisteva al momento dell’apertura della successione, infatti, non consentirebbe di provare “che il testamento, anche prima della morte del de cuius, era andato smarrito per fatto di terzi o per evento accidentale o comunque all’insaputa del testatore”, prova che l’art. 684 c.c., nell’ipotesi di distruzione del testamento, invece consente.

Secondo una diversa tesi, enunciata da Cass. n. 12098 del 1995, chi intende avvalersi del testamento irreperibile deve dimostrare “o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esisteva ancora al momento dell’apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest’ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca”.

Prova, quest’ultima, che secondo la pronuncia qui commentata, che include anche l’ipotesi del testamento distrutto da un terzo o andato smarrito per un evento accidentale, distruzione o smarrimento verificatisi anche “prima dell’apertura della successione”.

La Suprema Corte evidenza, infine, due ulteriori elementi che meritano di essere messi in evidenza.

Innanzi tutto, che la prova dell’esistenza del testamento può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova “testimoniale e per presunzioni, … purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento”.

Inoltre, laddove, come nel caso qui esaminato, “esista copia informe dal testamento, l’eventuale mancanza di un espresso disconoscimento della conformità all’originale della prodotta fotocopia, di per sé, è irrilevante ai fini del superamento della presunzione di revoca; … infatti, il mancato disconoscimento potrebbe venire in considerazione solo dopo che sia stata superata la presunzione di revoca, essendo evidente che detta conformità non sarebbe valsa ad escludere la possibilità che il testamento dopo essere fotocopiato fosse stato revocato mediante distruzione dallo stesso testatore”.

In conclusione, la Cassazione evidenzia come “la irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non ebbe intenzione di revocarlo”.

Tale “prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso”.

A tal fine, la Corte evidenzia come sia “ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute”.

Avv.ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro

Questo articolo è pubblicato anche nelle pagine della rivista Laprevidenza.it

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