Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR

Cassazione civile sez. lav. n. 21529/2016

La questione della quale si è occupata la Suprema Corte è quella riguardante il reddito a cui occorre fare riferimento per la pensione d’ invalidità civile ovvero se lo stesso sia quello “imponibile” e cioè, secondo la formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, (TUIR), la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali), oppure se il reddito di riferimento sia invece quello lordo, comprensivo di tali oneri.
Precedentemente la Corte, con la sentenza n. 4158 del 22 marzo 2001, e più di recente con l’ordinanza n. 11582 del 2015, aveva preferito la prima soluzione, disattendendo la contraria soluzione adottata con l’ordinanza n. 4223 del 2012.
Nella recente sentenza n. 21529/2016 la Suprema Corte afferma che, nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il Legislatore che, nelle diverse fattispecie, individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione.
Proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, secondo la Suprema Corte, ove non sia previsto diversamente dal Legislatore, di fare riferimento al reddito di cui l’assistibile abbia effettiva disponibilità.
La Cassazione ricorda, per altro, che le Sezioni Unite nella sentenza 15-06-2005, n. 12796, hanno affermato che, nei suddetti benefici, assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost.. Invero, quando il Legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso ad esempio nella L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che: “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”).
Pertanto, secondo la Suprema Corte, è da ritenere che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR.
Avvocato Sabrina Cestari

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