Pensione di reversibilità a favore del figlio maggiorenne inabile al lavoro: i requisiti del diritto riassunti dalla Cassazione

Cassazione civile n. 14346/2016
In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della “vivenza a carico”, precisa la Cassazione, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile. La nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.) nei seguenti termini: “Agli effetti dell’art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”. Secondo la Corte l’espressione “mezzi di sussistenza” con cui il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106, definisce lo stato di vivenza a carico richiama l’analoga espressione “mezzi necessari per vivere” di cui all’art. 38 Cost., comma 1 e non i “mezzi adeguati di vita del lavoratore”, di cui al comma 2 e la determinazione, in concreto, della sufficienza dei mezzi di sussistenza è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale può valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge. In caso di morte del titolare di pensione la reversibilità spetta ai figli superstiti maggiorenni soltanto se essi siano riconosciuti non solo a carico del genitore ma altresì inabili al lavoro e l’inabilità rappresenta un presupposto del diritto, quindi, un elemento costitutivo dell’azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza, precisa la Suprema Corte, che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice (tanto che a nulla rileva che l’istituto previdenziale non eccepisca in giudizio tempestivamente la carenza del suddetto requisito). Infine, la Cassazione evidenzia che è al momento del decesso del titolare di pensione che deve esistere il requisito dell’inabilità, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa l’inapplicabilità dell’art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità.
Avvocato Sabrina Cestari

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