17/05/2012 Nel caso in cui il lavoratore decida di rientrare al lavoro, interrompendo la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì o in un giorno che precede una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o i giorni festivi successivi al giorno di rientro non devono essere computati ai fini del congedo parentale.

Corte di Cassazione, sez. lav, sentenza n. 6742 del 4 maggio 2012.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione la dipendente di un istituto di credito, a seguito del parto, aveva usufruito del congedo parentale previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 ed il congedo era stato goduto dalla stessa in modo frazionato: dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività. L’istituto di credito aveva conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi, ricomprendendo così nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativi. Secondo la lavoratrice, così facendo, il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana. Pertanto, la stessa aveva presentato ricorso ed ottenuto con sentenza dal Tribunale di Verona il ricalcolo delle giornate di congedo parentale ed il pagamento delle differenze retributive. La decisione di primo grado era stata confermata dalla Corte d’appello e l’istituto di credito aveva presentato ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, nella sentenza qui commentata, evidenzia in primis che, nel caso di specie non è controverso il diritto della lavoratrice di usufruire dei congedo parentale di cui all’art, 32, primo comma, del d.lgs. n. 151 del 2001 in modo frazionato o in singoli giorni, né quello di scegliere il giorno in cui rientrare al lavoro, l’unico punto controverso tra le parti è quello di stabilire se, qualora la lavoratrice rientri al lavoro, interrompendo la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale.

Secondo il costante orientamento della Cassazione (v. Cass. n. 17984 del 2010; Cass. n. 16207 del 2008), il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà.

In base alla struttura del congedo parentale frazionato, previsto esplicitamente dall’art. 32, primo comma, del d.lgs. n. 151 dei 2001, è evidente, secondo la Suprema Corte, che la fruizione del congedo si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione, conseguentemente i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale vengono computati nell’ambito dei giorni di congedo, mentre i giorni festivi che non ricadono nel periodo di congedo parentale non sono computabili come giorni dì fruizione del congedo stesso.
La lavoratrice, nel caso di specie esercita, il proprio diritto potestativo decidendo di interrompere il congedo parentale (predeterminato in quattro giorni settimanali) con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì) e riprendendo la fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo, pertanto, il sabato e la domenica sono esclusi dal periodo di congedo parentale in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita. Alle stesse conclusioni si perviene nell’ipotesi di interruzione del congedo nel giorno prefestivo nel caso di festività infrasettimanali.
Se il calcolo dei giorni di congedo parentale ricominciasse dal sabato ovvero da una giornata già considerata festiva in base alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto de quo, come sostenuto dall’istituto di credito si determinerebbe, secondo la Suprema Corte, un contrasto rispetto alle stesse finalità dell’istituto del congedo parentale.
Invero, il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia (v. Cass. 16 giugno 2008 n. 16207).
Sottolinea la Cassazione che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 il congedo si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, pertanto, è evidente, che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).
Tale soluzione appare conforme, secondo la Suprema Corte, alla Costituzione che, nel dettare (artt. 30 e 31) norme a tutela della famiglia e nel fissare il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, impone un’applicazione non restrittiva dell’istituto in esame.

La Cassazione, pertanto, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso dell’istituto di credito.
Sabrina Cestari

se ti e' piaciuto questo articolo condividilo
Questa voce è stata pubblicata in Risarcimento danni da sangue infetto e da vaccino. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.