20/05/2012 I chiarimenti del Ministero della Giustizia in ordine alle nuove disposizioni sul contributo unificato: controversie previdenziali e assistenziali.

In considerazione dei diversi interventi normativi che hanno interessato il Testo Unico sulle Spese di Giustizia ed in particolare dei dubbi interpretativi sollevati da diversi Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia, al fine di rendere i necessari chiarimenti, ha diramato una nota (circolare n. 10 11 maggio 2012) avente ad oggetto: “contributo unificato – disposizioni introdotte con l’art 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011”.

La suddetta circolare riguarda, tra l’altro, le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in relazione:
– alla determinazione del valore;
– ai limiti di esenzione;
– al ricorso per decreto ingiuntivo ed all’opposizione a decreto ingiuntivo;
– al contributo in relazione al giudizio instaurato dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.
La nota de qua chiarisce in particolare che:

1. non è dovuto l’anticipo di 8 euro di cui all’articolo 30 Testo Unico Spese di Giustizia;
2. il reddito per l’esenzione è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante perché “il richiamo all’articolo 76 DPR 115/02 deve intendersi nella sua interezza”;
3. sono soggetti al pagamento del contributo unificato anche i soggetti “diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche oppure da enti quali ad esempio l’INPS , salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa”;
4. per i decreti ingiuntivi, nonché per le relative opposizioni, il contributo è ridotto della metà;
5. nei giudizi innanzi la Suprema Corte di Cassazione vi è “una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio”, di conseguenza si applicherà il contributo previsto dall’art. 13, comma 1, del DPR n 115/2002 escludendo la ulteriore riduzione di cui al successo comma 3 del medesimo articolo 13.

Sabrina Cestari

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