Prestazioni di assistenza: la dichiarazione sostitutiva di certificazione non può costituire prova in ordine al possesso del requisito reddituale nell’ambito del giudizio civile, tuttavia può concorrere, con altre risultanze istruttorie, ad integrare il quadro probatorio.

Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 6646/2012 del 2/05/2012

La Corte d’appello di Catania, nel caso che ha dato origine alla sentenza qui commentata, aveva rigettato la domanda di pensione di inabilità civile proposta dal ricorrente nei confronti dell’Inps e del Mef, ritenendo non provata la sussistenza del requisito reddituale.
Invero, l’onere della prova in ordine al possesso del requisito reddituale, che integra al pari del requisito sanitario e di quello dell’incollocazione al lavoro uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione d’inabilità civile (come pure all’assegno mensile di assistenza), grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento del diritto (v. Cass. sez. un. n. 5167/2003 e successive sentenze conformi della sezione lavoro). Tuttavia, osserva la Suprema Corte, l’inottemperanza a tale onere comporta la soccombenza della parte, che ne sia gravata, soltanto se il possesso dello stesso requisito reddituale non risulti dalle prove comunque acquisite al processo, in quanto i principi generali sul riparto dell’onere probatorio debbono essere coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (ad esempio l’art. 245 c.p.c., comma 2), nonchè pregnante fondamento nella costituzionalizzazione (art. 111 Cost.) del principio del giusto processo (v. Cass. n. 28498/2005, n. 15162/2008, n. 12131/2009).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è idonea, secondo la Suprema Corte, a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, in forza dell’esplicita previsione, in tal senso, della disposizione normativa che ne reca l’istituzione e la disciplina (art. 24 legge 114/1977, art. 1, comma 1, lett. b del D.P.R n. 403/1998), ma non può costituire prova in ordine al possesso del requisito reddituale nell’ambito del giudizio civile, in tale ambito non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.. Tuttavia, evidenzia la Corte, la stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione può concorrere, con altre risultanze istruttorie, ad integrare il quadro probatorio (v. Cass. n. 2379/2007).
In tale prospettiva, può essere integrata, da dichiarazione sostitutiva, la certificazione amministrativa dell’Agenzia delle entrate o di altra pubblica amministrazione, che, pur essendo dotata dell’efficacia di prova legale (art. 2700 c.c.), abbia un contenuto inidoneo, da solo, a comprovare il possesso del requisito reddituale (v. Cass. n. 12131/2009).
Nel caso di specie il ricorrente, in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai redditi, depositata insieme al ricorso, aveva prodotto, nel corso del giudizio di primo grado, il certificato dell’Agenzia delle entrate, su invito del giudice ad integrare il quadro probatorio, mentre nel giudizio di secondo grado aveva depositato una fotocopia dell’originale già prodotto del certificato de quo.
La Suprema Corte ha, pertanto, censurato la sentenza di secondo grado nel capo in cui la Corte d’appello aveva ritenuto indimostrato il possesso del requisito reddituale per essere stata la certificazione in questione inammissibilmente prodotta per la prima volta nel giudizio di appello e conseguentemente ha rinviato la causa al giudice di merito.

Sabrina Cestari

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