Indennizzo: ai fini del decorso del termine di decadenza ex art. 3 L. 210/1992, la conoscibilità del nesso causale deve consistere in una conoscenza soggettiva inequivocabile e non in una mera consapevolezza dell’avvenuta contrazione di una patologia

Con sentenza n. 23590/2025, pubblicata il 20 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito come debba determinarsi il giorno a decorrere dal quale può decorrere il termine triennale di decadenza disciplinato dall’art. 3 della legge 210/1992.

A seguito della sentenza additiva n. 35/2023 della Corte Costituzionale, l’art. 3, commi 1 e 2 della legge citata dispone che il predetto termine decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione comprovante i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.

I giudici di merito avevano rigettato la domanda di indennizzo presentata dall’amministratore di sostegno della danneggiata ritenendo che nel 2008, momento dell’inoltro dell’istanza, fosse già maturata la decadenza triennale.

In particolare, il Tribunale e la Corte di Appello avevano dichiarato che la conoscenza della eziologia della patologia fosse stata acquisita quanto meno il 7 settembre 1998, data in cui la competente Commissione aveva accertato che la danneggiata era in condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104 del 1992.

I giudici di merito avevano, altresì, valorizzato la circostanza che durante la visita presso la Commissione l’amministratore di sostegno della danneggiata aveva riferito che il primo episodio convulsivo della figlia si era verificato poco dopo la somministrazione del vaccino e che episodi analoghi si erano ripetuti nel tempo anche in assenza di rialzi febbrili.

Il Tribunale e la Corte di Appello, infine, avevano evidenziato come già nel 1998 fosse notorio in ambito scientifico … che in casi sporadici il vaccino somministrato (OPV e DPT) poteva provocare danni.

L’amministratore di sostegno della danneggiata aveva impugnato la pronuncia di appello con due motivi.

Con il primo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 210 del 1992 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., il ricorrente deduceva che ai fini della decorrenza del termine di decadenza è necessario che l’interessato, in base al criterio di ragionevole probabilità scientifica e di ordinaria diligenza, abbia avuto conoscenza della patologia e della sua derivazione causale da un vaccino o da una emotrasfusione che abbia causato un danno irreversibile. Pertanto, non sarebbe sufficiente la mera conoscenza della patologia ma è necessaria piuttosto la consapevolezza dell’esistenza del nesso causale tra la patologia e l’intervento terapeutico, da intendersi anche come ragionevole conoscibilità della irreversibilità del danno.

Il ricorrente aggiungeva che tale conoscenza deve avere una base documentale, non rilevando in tale senso le affermazioni della parte. Conseguentemente … costituirebbe errore di sussunzione ritenere che fattualmente l’insorgenza della malattia potesse essere collegata alla vaccinazione in assenza di informazioni idonee in tal senso. Invero, nella specie, tali informazioni non erano ravvisabili nella mera diagnosi della malattia, a fronte di una mera dichiarazione dell’interessato della sottoposizione a vaccinazione in mancanza della positiva ascrizione dell’evento a quel fatto da parte di un medico.

Il ricorrente concludeva che la sentenza della Corte territoriale era incorsa nella violazione del principio presumptio de presumpto non essendo certo il fatto dal quale si trae la presunzione della conoscenza dell’esistenza del nesso causale il cui dubbio invece è insorto solo nel 2008 e tenuto conto del fatto che la malattia è stata compiutamente diagnosticata solo nel 2009.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., evidenziando che la decisione era fondata su mere congetture e non su prove e che inoltre aveva trascurato di prendere in esame le dichiarazioni rese in giudizio dal medico curante della Ai.Fe. il quale aveva chiarito che era stato lui che nel 2008, in assenza di altre preventive attestazioni, suggerì che la patologia poteva essere causalmente connessa alla vaccinazione.

La Suprema Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure.

I giudici di legittimità hanno innanzi tutto evidenziato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre … dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (cfr. Cass. n. 24164 del 2019). Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione o al vaccino. In sintesi, la mera conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé non è di per sé sufficiente occorrendo invece quella dell’evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l’intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno.

La Corte aggiunge che, in virtù della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 35 del 2023, il termine triennale di decadenza per la presentazione dell’istanza ex art. 3 comma 1 della legge n. 210 del 1992, decorre dal momento in cui l’avente diritto abbia avuto conoscenza non solo del danno – e della sua riferibilità causale alla vaccinazione – ma anche della sua giuridica indennizzabilità.

I giudici di merito avevano invece individuato la conoscenza qualificata del rapporto causale tra l’encefalopatia e la somministrazione di vaccino … nella mera coincidenza temporale tra la vaccinazione ed un primo episodio epilettico.

Parimenti irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, era la circostanza che per effetto dell’accertata patologia la minore avesse ottenuto nel 1998 il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, in mancanza della formulazione di una qualunque ipotesi di collegamento causale tra vaccinazione e patologia e senza che sia stato verificato se a quella data fosse ragionevolmente ipotizzabile tale connessione (prospettata solo anni dopo dal medico di famiglia che aveva preso in cura la figlia del ricorrente), così come il fatto che nel relativo verbale di accertamento della condizione di handicap grave del 1998 il ricorrente avesse riferito che il primo episodio convulsivo della figlia si era verificato poco dopo la somministrazione del vaccino e che episodi analoghi si erano ripetuti nel tempo anche in assenza di rialzi febbrili.

Al contrario, la mera coincidenza temporale tra i primi sintomi di una patologia, diagnosticata solo a distanza di anni, pur unita al fatto che fosse notorio in ambito scientifico già in quegli anni che in casi sporadici il vaccino poteva provocare danni, non integra quella certezza di una conoscenza soggettiva inequivocabile, che deve essere invece accertata ricostruendo il momento in cui si può ritenere maturata la conoscibilità del nesso causale, come ricordato, sulla base di indici oggettivi e con un alto grado di probabilità, tenendo conto delle nozioni comuni dell’uomo medio che possono essere, eventualmente, integrate da valutazioni mediche e devono essere valutate secondo il parametro dell’ordinaria diligenza.

La pronuncia di secondo grado è stata pertanto cassata con rinvio.

Ringraziamo per la segnalazione il Collega Cesare Formato del Foro di Salerno, complimentandoci con lui per il risultato ottenuto.

Avv.ti Sabrina Cestari Alberto Cappellaro

se ti e' piaciuto questo articolo condividilo
Questa voce è stata pubblicata in Indennizzi ex lege 210/92 e pratiche connesse. Contrassegna il permalink.