L’articolo 8, comma 1, della l. 24/2017 dispone che chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. Il comma successivo della stessa norma stabilisce che la presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda, facendo però salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione.
Tali controversie, se relative a danni da sangue infetto, sono quelle promosse contro la struttura che si assume responsabile del danno, quindi il luogo dove il danneggiato ha subito la somministrazione, ovvero l’ente che ad essa sia subentrato ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
Qualora il danno sopra citato venga domandato contro il Ministero della Salute il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non costituisce condizione di procedibilità dell’azione di merito, ma nulla esclude che la parte possa ritenere comunque opportuno promuoverlo.
Con sentenza n. 29643/2024 la Corte di Cassazione si è occupata di un caso di questo genere.
Il danneggiato lamentava di aver contratto una epatopatia cronica HCV … a seguito della somministrazione di immunoglobuline antitetaniche avvenuta il 15.7.1982, a seguito di intervento chirurgico per frattura della spalla destra patita in occasione di una caduta unitamente ad una ferita lacero contusa al capo.
Per tale motivo, dopo aver domandato l’indennizzo ex lege 210/1992 in data 15 maggio 2008, il 9 novembre 2020 depositava avanti al Tribunale di Perugia ricorso ex art. 696 bis c.p.c., procedimento concluso con ordinanza di rigetto impugnata in sede di reclamo, giudizio a sua volta definito con un ulteriore provvedimento di rigetto, depositato il 12 gennaio 2012.
Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2016 il danneggiato radicava il giudizio di merito, la domanda veniva però rigettata dal Tribunale per il decorso della prescrizione quinquennale nei confronti del Ministero convenuto, data l’irrilevanza ai fini interruttivi del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. promosso dall’attore.
Nel successivo giudizio di appello la Corte, pur rigettando la domanda nel merito, disattendeva l’eccezione di prescrizione svolta dal Ministero … sulla base dei seguenti rilievi: … quanto al corso della prescrizione quinquennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda ex lege 210/1992 (15.5.2008), l’avvio da parte del No.Gi. del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. con ricorso depositato il 9.11.2010 aveva determinato l’interruzione della prescrizione fino alla chiusura, avvenuta il 12.1.2012, del procedimento di reclamo avverso il provvedimento di rigetto; di qui la tempestività dell’azione di condanna promossa con atto di citazione notificato il 15.2.2016.
Con ricorso incidentale l’Amministrazione impugnava in sede di legittimità tale capo della sentenza in quanto il procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. non sarebbe idoneo a determinare la sospensione o l’interruzione della prescrizione maturata il 19.5.2013 (cinque anni dalla presentazione dell’istanza per l’indennizzo ex lege 210/1992), in quanto il provvedimento conclusivo non contiene alcun giudizio sui fatti controversi e non pregiudica il diritto alla prova, sì che non può determinare l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ..
A supporto della propria tesi l’Amministrazione richiamava, altresì, il dictum di Cass. 31 gennaio 2019, n. 2971, secondo cui “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell’art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l’esercizio dei diritti dell’assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l’assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l’assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”.
La Suprema Corte ha ritenuto questo motivo infondato, sotto plurimi profili.
Per quanto concerne la tesi da ultimo evidenziata, la Cassazione osserva che il terzo comma dell’art. 2952 cod. civ. detta una disciplina del tutto particolare, che riguarda non l’individuazione dell’atto interruttivo, ma il termine iniziale del decorso della prescrizione e, quindi, attiene ad un presupposto del tutto diverso da quello in esame.
In linea generale, i giudici di legittimità evidenziano, altresì, che in base all’art. 2943, primo comma cod. civ. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
Secondo un costante orientamento della Suprema Corte l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile (v. Cass. 7 maggio 2020, n. 8637; 19 febbraio 2016, n. 3357; 20 aprile 2011, n. 9066; 8 agosto 2007, n. 17385; 16 marzo 2000, n. 3045; 24 febbraio 2000, n. 11087).
In altre parole, l’interruzione della prescrizione perdura per tutta la durata “rituale” del procedimento di accertamento, ovvero sino a quando non si esauriscano tutte le formalità previste dalla legge e tipiche del medesimo.
Premesso questo, la Corte evidenzia come tali conclusioni debbano estendersi anche al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., invero la riforma operata con la modifica disposta dall’art. 2, comma terzo, lett. e bis), n. 5.1), D.L. 35/2005 (convertito dalla L. 80/2005) ha fatto venire meno ogni distinzione tra i due giudizi, entrambi caratterizzati da una finalità conservativa nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l’accertamento e la tutela del diritto fatto valere, finalità che consiste, per il ricorso ex art. 696 c.p.c., nello scopo di conservare il diritto alla prova per il procedimento, mentre per il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. in quello di raccogliere elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero dissuadere dall’intraprendere una lite per il procedimento.
A questo si aggiunga che ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. è necessario che la parte ricorrente, anche se in chiave deflattiva, evidenzi la strumentalità … della consulenza tecnica … rispetto all’accertamento del credito derivante … da un fatto illecito, ossia l’esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell’ausiliario del giudice, che si andrà a tutelare in sede di cognizione qualora non raggiunta la conciliazione.
Deve quindi ritenersi che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. interrompa la prescrizione dalla data della sua notificazione sino a quella in cui il Collegio peritale deposita la relazione.
Avv.ti Sabrina Cestari Alberto Cappellaro