Decreto legislativo n. 119/2011, modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità: istruzioni operative dell’INPS (circolare n. 32 del 6 marzo 2012)

Il Governo, con il Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n. 119 (di seguito denominato Decreto), entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha dato attuazione alla delega conferita dall’art. 23 della legge n. 183/2010, con la quale si prevedeva di procedere al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.
Con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012 l’INPS fornisce istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del Decreto.
Il Decreto succitato ha modificato alcune disposizioni del Testo unico sulla maternità e paternità (Decreto Legislativo n. 151/2001), nonché, diverse norme della Legge per l’assistenza alla persone con handicap (Legge 104/1992) in tema di:
– Congedo, riposo e permessi per i genitori di minori portatori di handicap grave
L’articolo 3 del Decreto ha modificato l’articolo 33, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, mentre l’art. 4 è intervenuto sull’art. 42, comma 2, dello stesso Decreto legislativo.
La precedente disciplina prevedeva per i genitori di minore portatore di handicap grave, il prolungamento del periodo di congedo parentale a 3 anni nei primi otto anni di vita del bambino con decorrenza dal periodo di astensione facoltativa e con conseguente possibilità della somma dei due congedi.
Ora, invece, il periodo dei 3 anni, fruibili in misura continuativa o frazionata, costituisce il periodo massimo di congedo dei genitori nell’arco dei primi 8 anni di vita del bambino portatore di handicap grave.
Nel computo dei tre anni sono inclusi anche i congedi parentali concessi alla generalità dei genitori a prescindere dalla disabilità del figlio.
Il congedo è relativo a ciascun figlio con disabilità e può essere fruito alternativamente da ciascun genitore, ma è incompatibile con la contemporanea fruizione dei permessi lavorativi (art. 33 della Legge 104/1992).
E’ possibile fruire, in alternativa al congedo, delle due ore di permesso giornaliere (art. 42, comma 1, D. Lgs. 151/2001), tuttavia solo fino al terzo anno di età del bambino.
E’, altresì, possibile fruire del congedo anche se il bambino è ricoverato, purché sia prevista dai sanitari la presenza del genitore.

– Congedo, riposi, permessi per assistenza a soggetto con handicap grave e ordine di priorità tra i beneficiari

L’art. 4 del Decreto sostituisce il comma 5 dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, ridefinendo la platea dei beneficiari e prevedendo un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario.
I beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.
L’ordine degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.
Rimane ferma la condizione dell’assenza di ricovero.
Il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona gravemente disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del “padre e della madre”, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ai fratelli o alle sorelle conviventi.
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
– Referente unico, durata del congedo straordinario
Sempre l’art. 4 del Decreto estende anche al congedo straordinario il principio del “referente unico” già introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessi ex lege 104/92, stabilendo che il congedo straordinario di cui all’art. 42 del Decreto legislativo n. 151/2001 ed i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio. Sono previste però specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità, ai quali viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
– Misura della prestazione
Il nuovo comma 5 ter dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 151/2001, introdotto sempre dall’art. 4 del Decreto, stabilisce che il richiedente durante il periodo di congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Ai sensi del successivo comma 5 quater (anch’esso introdotto dall’ art. 4 del Decreto) la fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi, matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Il nuovo comma 5 quinquies stabilisce, infine, che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
– Cumulabilità dei permessi lavorativi

L’art. 6 del Decreto con riferimento ai permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità, restringe la platea dei destinatari.
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, solo a condizione che il “secondo” familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Non è ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore sia deceduti o mancanti.
I lavoratori per i quali cambia il trattamento sono, pertanto, quelli che assistono più parenti o affini tutti di terzo grado, che non avranno più diritto alla concessione del “secondo” permesso e quelli che assistono parenti o affini tutti di secondo grado, per i quali non sussistono le condizioni di assenza, età, invalidità del coniuge/genitori della persona da assistere, in questo caso non avranno più diritto alla concessione del “secondo” permesso, ma solo del “primo”.

– Assistenza lontana dal domicilio

L’art. 6, comma 1, lettera b, del Decreto inserisce un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92, prevedendo l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
L’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

L’INPS nella propria circolare informa che sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte e che gli stessi saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituto.

L’INPS segnala, altresì, che annualmente provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi e ricorda che, come già precisato nella circolare n. 155/2010, i soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, verranno individuati con il termine “persona disabile in situazione di gravità” o, più sinteticamente, “persona con disabilità grave”.

Sabrina Cestari

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