Indennizzo ex lege 210/92: la Cassazione chiarisce quali siano i requisiti della consapevolezza da parte dell’avente diritto ai fini della decorrenza del termine di decadenza

Cassazione civile sentenze nn. 10113/2016, 10116/2016, 10117/2016, 10118/2016, 10121/2016, 10436/2016

La Cassazione torna ad esprimersi in ordine al termine di decadenza per l’ottenimento del diritto all’indennizzo previsto dalla legge 210/92.

Si ricorda che, a norma dell’art. 3, comma 1, nel testo modificato dalla legge n. 238/1997, art. 1, comma 9, la domanda amministrativa per ottenere il suddetto indennizzo deve essere presentata nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

La Cassazione a Sezione Unite (Cass. Sezioni Unite del 22.7.2015 nn. 15352 e 15353) risolvendo un contrasto manifestatosi nell’ambito della sezione lavoro (Cass. n. 10215/2014 e n. 13335/2014), aveva già chiarito lo scorso anno che, ove la prestazione indennitaria sia richiesta in relazione ad epatite post-trasfusionale contratta in epoca precedente all’entrata in vigore della legge n. 238/1997, con la quale è stato esteso il termine decadenziale triennale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il termine decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Ora con sei recenti sentenze (Cassazione nn. 10113/2016, 10116/2016, 10117/2016, 10118/2016, 10121/2016, 10436/2016) la Suprema Corte chiarisce che:

1) la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge in parola, ma con la malattia post trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per il richiedente, dell’esistenza di un danno irreversibile (Cass. n. 837 del 2006);

2) ai fini della decorrenza del termine decadenziale, è decisiva la conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente ad emotrasfusione dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Cass. s.u. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. 6^ lav. n. 22706 del 2010 e n. 19811 del 2013);

3) l’esistenza di una soglia minima di indennizzabilità comporta che il termine di decadenza di tre anni (dieci nell’ipotesi di infezione da HIV) comincia da decorrere solo dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della suddetta soglia(Cass. s.u. nn. 8064 e 8065 del 2010).
La legge n. 210 del 1992 cadenza, quindi, il conseguimento del diritto alla prestazione con la previsione di una serie di adempimenti da compiere entro definiti termini di decadenza ancorati esplicitamente alla “conoscenza del danno” da parte dell’avente diritto, conoscenza che dovrà essere indagata ed accertata, nei singoli giudizi di merito, secondo i principi suesposti.

Avvocato Sabrina Cestari

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