Cassazione civile n. 26791/2016
La Cassazione nella recente sentenza n. 26791/2016 in primis ribadisce il principio secondo il quale “nell’interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione”
Tale è il principio che regge, secondo la Suprema Corte, anche la fattispecie che da origine alla sentenza de qua, ovvero la peculiare ipotesi di testamento espresso a mezzo di lettera, lettera che, quindi, può essere ragionevolmente ritenuta espressione non anomala di manifestazione della volontà testamentaria specie quando, come nel caso in esame, a testare era un avvocato, in età avanzata, residente all’estero.
La Cassazione afferma, altresì, che è noto che non vi è alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo, anche se non fatta con nome e cognome, purchè (come nell’ipotesi di causa) risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione delle di lui volontà testamentaria.
Peranto, la volontà testamentaria può essere validamente dichiarata anche con una lettera purché sia sufficientemente evincibile la volontà del testatore e la riferibilità delle disposizioni al de cuius.
Avvocato Sabrina Cestari